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Cosa si intende per “Procedura di verifica di VIA”? La valutazione di impatto ambientale diviene necessaria per i progetti di opere ed interventi che, per la loro natura o dimensione, possano avere un impatto importante sull'ambiente ed ha la finalità di assicurare che tali opere siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
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L'esperto risponde
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Cosa si intende per “Procedura di verifica di VIA”?
In riferimento all’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 e a quanto previsto dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, in vigore dal 13/02/08, i proponenti di progetti ricadenti tra quelli individuati nell’Allegato IV alla Parte Seconda presentano lo studio preliminare ambientale per la “verifica di assoggettabilità” alla Valutazione di Impatto Ambientale. Lo studio preliminare è una relazione attestante la descrizione del sito in cui viene ubicato il progetto e del suo intorno, gli impatti sulle componenti ambientali coinvolte dal progetto e le eventuali mitigazioni previste.
L'autorità competente (Stato, Regione o Provincia a seconda della tipologia di progetto) sulla base degli elementi di cui all'Allegato V alla Parte Seconda e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.
Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28, che disciplinano la Valutazione d’Impatto Ambientale. |
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« Quali sono gli adempimenti in materia di “Valutazione dell’esposizione degli operatori al rumore” previsti dal D.Lgs. 81/08? |

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