Come si effettua la valutazione dei rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali?







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Come si effettua la valutazione dei rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali? In riferimento a quanto chiede esplicitamente la normativa in vigore, la valutazione dei rischi deve prendere in considerazione diversi aspetti.
Un importante riferimento tecnico per l'effettuazione della valutazione dei rischi, è costituito dalla Revisione 2 del Documento n° 1-2009 a cura del Coordinamento Stato Regioni.


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Come si effettua la valutazione dei rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali?

In riferimento a quanto chiede esplicitamente la normativa in vigore, la valutazione dei rischi deve prendere in considerazione almeno i seguenti aspetti:
  • il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
  • i valori limite di esposizione (art.215 D.Lgs.81/08);
  • qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
  • qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
  • qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
  • l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  • la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
  • informazioni ricavate dalla sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate in letteratura;
  • sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
  • una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
  • le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

Un importante riferimento tecnico per l'effettuazione della valutazione dei rischi, è costituito dalla Revisione 2 del Documento n° 1-2009 a cura del Coordinamento Stato Regioni.
 






« Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell’art.26. comma 3-bis del D. Igs. 81/2008? | La valutazione dei rischi da fulminazione già effettuata in base alle vecchie norme tecniche, deve essere rifatta? »


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