regolamento europeo “emas iii” ce







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regolamento europeo “emas iii” ce: In vigore dall' 11 gennaio 2010.


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29 Gennaio 2010 - Regolamento Europeo “Emas III” CE

Sono state introdotte alcune significative variazioni e precisazioni, pur non modificando in modo sostanziale la struttura della organizzazione di tale processo. Fra queste la necessità di precisare, secondo lo schema proposto, degli indicatori chiave delle prestazioni ambientali che rimangono un punto centrale. Tali indicatori dovranno essere inoltre, parte integrante della Dichiarazione Ambientale, come specificato all’Allegato IV del Regolamento stesso e pertanto occorre prestare particolare attenzione attraverso una sostanziale revisione della Dichiarazione Ambientale.

Nel merito delle prossime verifiche di sorveglianza e convalida degli aggiornamenti annuali delle Dichiarazioni Ambientali, in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte del Comitato EMAS Italia, si procede come previsto dal Regolamento ed in particolare:
  • per rinnovo e sorveglianza e convalida degli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale le cui verifiche siano previste entro il giorno 11 luglio 2010, le Organizzazioni possono, in alternativa:
    - o richiedere la verifica ispettiva, in quanto hanno già predisposto una Dichiarazione Ambientale in
    linea con i requisiti dell’EMAS III;
    - o richiedere una proroga, da concordarsi con il verificatore e il Comitato EMAS Italia, sino ad un
    massimo di sei mesi, al fine di adeguarsi ai requisiti del Reg 1221/09.
  • per il rinnovo e sorveglianza e convalida degli aggiornamenti della Dichiarazione Ambientale le cui
    verifiche siano previste successivamente al giorno 11 luglio 2010, le Organizzazioni riceveranno la
    verifica esclusivamente in conformità ai requisiti del Regolamento 1221/09.





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