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formazione lavoratori: Nuovo accordo Stato-Regioni.
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News
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04 Febbraio 2010 - Formazione lavoratori
Sono attese importanti novità in merito alla formazione riguardante i diversi attori della sicurezza (lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono i compiti del Servizio di prevenzione e protezione).
Gli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 prevedevano infatti che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico, fossero definiti alcuni importanti punti in merito a questo argomento.
È attualmente allo studio della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome - previa consultazione delle parti sociali - una proposta di Accordo in grado di fornire definizioni chiare e puntuali sulla durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione in materia di sicurezza.
Le prime anticipazioni parlano di una netta distinzione tra la “formazione generale”, comune a diversi settori di attività, e la “formazione specifica” che per contenuti e durata sarà definita in funzione dei rischi presenti in azienda.
La formazione svolta fino ad oggi - se effettuata in conformità con la normativa vigente - permetterà di accumulare una serie di crediti formativi che “seguiranno” il lavoratore in tutti gli incarichi lavorativi riferiti a mansioni dalle stesse caratteristiche di rischio.
In caso invece di svolgimento di mansioni differenti, il lavoratore dovrà frequentare nuovamente i moduli relativi alla formazione specifica.
Per i moduli di aggiornamento periodico - da effettuare ad intervalli di 5 anni - si potrà ricorrere anche alla formazione a distanza (FAD).
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