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relazione annuale amianto: Scadenza in vista.
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News
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15 Febbraio 2010 - Relazione annuale amianto
Secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 1 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, devono inviare annualmente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alle Unità Sanitarie Locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:
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i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
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le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;
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le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
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le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
Il termine ultimo per adempiere è fissato al 28 febbraio.
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