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modello organizzativo 231/01:
L'analisi dei rischi non basta.
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15 Febbraio 2010 - Modello Organizzativo 231/01
Per la prima volta un tribunale ha condannato alcune società per violazione del Testo unico in materia di protezione del lavoro e ha fornito una serie di importanti indicazioni sull'applicazione del decreto 231/01 a questa materia.
Il Giudice unico di Trani ha depositato l'11 gennaio 2010 le motivazioni della sentenza con la quale, oltre a persone fisiche, sono state pesantemente sanzionate tre società per la sciagura del 3 marzo 2008 nella quale, alla Truck Center di Molfetta, persero la vita 5 persone durante la pulizia di una cisterna.
Per la sentenza, "se l'evento delittuoso è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, spesso è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all'ente, ad esempio nella forma di un risparmio di costi". All'autorità giudiziaria spetterà il compito di accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento sia stata provocata da scelte che rientrano oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente, oppure se la condotta gli ha provocato almeno un beneficio, senza interessi esclusivi di altri.
Quanto ai modelli, il giudice di Trani ha osservato come "è tuttavia evidente che il sistema introdotto dal decreto n. 231 nel 2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, onde evitare il tal modo la responsabilità amministrativa".
Il modello immaginato dal legislatore sul fronte della sicurezza lavoro è rivolto all'obiettivo dell'organizzazione dei processi, ovvero alla mappatura ed alla gestione del rischio specifico di prevenzione degli infortuni ed al controllo sul sistema operativo, per assicurarne la continua verifica ed effettività. Una semplice analisi dei rischi non può essere utilizzata per le esigenze del decreto 231.
Una delle società, aveva predisposto uno schema organizzativo e gestionale, tuttavia tale modello era indirizzato a prevenire solo gli infortuni dei propri dipendenti o di soggetti presenti nel proprio ambiente, ma non era prevista una procedura per il passaggio di informazioni sui rischi dei prodotti pericolosi trattati nei rapporti e nelle relazioni commerciali con le altre società.
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