Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, devono inviare annualmente, entro il 28 febbraio, alle regioni e alle unità sanitarie locali, nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:
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i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
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le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
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le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
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le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
La Circolare n. 124976 del 17 febbraio 1993 del Ministero Industria, commercio e artigianato, contiene il modello da utilizzare per tale relazione.
L'omissione dell'obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da euro 2.582 a euro 5.164.
(*) Poiché il termine del 28 febbraio 2010 cade di domenica, il giorno Lunedì 1° marzo 2010 rappresenta la prima data utile, non festiva, entro la quale adempiere all'obbligo.
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