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depenalizzazione dei reati riferiti a scarichi industriali superiori ai limiti di sostanze non pericolose: La legge n. 36/2010, modifica l’articolo 137, comma 5 del D.Lgs. n.152/2006, stabilendo che il superamento dei limiti tabellari, riferiti a sostanze non pericolose, nell’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali e urbane, debba prevedere soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria e non più una sanzione penale.
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17 Maggio 2010 - Depenalizzazione dei reati riferiti a scarichi industriali superiori ai limiti di sostanze non pericolose
La legge n. 36/2010, modifica l’articolo 137, comma 5 del D.Lgs. n.152/2006, stabilendo che il superamento dei limiti tabellari, riferiti a sostanze non pericolose, nell’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali e urbane, debba prevedere soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria e non più una sanzione penale.
Le conseguenze processuali della suddetta importante modifica normativa comportanto che, nel caso in cui sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna penale, essa venga revocata; nel caso in cui il processo penale sia ancora in corso, invece, si proceda con l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non è più ritenuto reato.
Per quanto riguarda l’applicabilità o meno della sanzione amministrativa ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge di depenalizzazione, rimangono ancora da chiarire numerosi dubbi. |
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