aggiornamento delle iscrizioni albo gestori per trasporto dei propri rifiuti, 30 giugno 2011







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Soggetti obbligati, Produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti per i quali il D. Lgs.. 205/10 ha modificato l’art. 212, comma 8 del D.lgs. 152/06 prevede che vengano rinnovate le iscrizioni ogni 10 anni e che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 vengano aggiornate entro il 25/12/2011. , aggiornamento delle iscrizioni albo gestori per trasporto dei propri rifiuti: 30 giugno 2011


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30 Giugno 2011 - Aggiornamento delle iscrizioni albo gestori per trasporto dei propri rifiuti

SOGGETTI OBBLIGATI
Produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti per i quali il D. Lgs.. 205/10 ha modificato l’art. 212, comma 8 del D.lgs. 152/06 prevede che vengano rinnovate le iscrizioni ogni 10 anni e che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 vengano aggiornate entro il 25/12/2011.

Nel dettaglio, la nuova disposizione coinvolge le imprese produttrici iniziali di rifiuti che trasportano i propri rifiuti nel cui provvedimento di iscrizione all’Albo non sono riportate l’attività svolta, le targhe degli autoveicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti e le tipologie di rifiuti trasportati (codici CER o EER), poiché si sono iscritte prima del 14/4/2008.

ADEMPIMENTO
Le imprese iscritte prima del 14/4/2008 e ai sensi dell’art. 212 c. 8 del D.Lgs. n.152/2006 (cosiddetto “conto proprio”) devono aggiornare la propria autorizzazione inviando apposito il modulo entro il 30/6/2011 (per dare modo alle sezioni di rinnovare le iscrizioni entro il 25/12/2011), pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo.





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