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Soggetti obbligati, 1° gruppo soggetti obbligati, sistri: termine doppio regime: 01 settembre 2011
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Scadenzario
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01 Settembre 2011 - Sistri: termine doppio regime
SOGGETTI OBBLIGATI
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i produttori di rifiuti speciali pericolosi (art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52), che hanno più di 500 dipendenti;
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le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;
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le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
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le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti (all'art. 3, comma 1, lettere c) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52);
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i commercianti e gli intermediari di rifiuti (all'art. 3, comma 1, lettere d) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52);
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i soggetti di cui all'art. 3 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 non menzionati nei commi da 1 a 5 dell'art.1 del D.M. 26 maggio 2011 e di cui all'art. 4 dello stesso D.M. 52/2011 vale a dire imprese portuali, operatri logistici in stazioni ferroviarie, interporti, scali merci e consorzi per il riciclaggio di particolari categorie di rifiuti.
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