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Soggetti obbligati, Imprese che recuperano rottami metallici., entrata in vigore del regolamento 333/2011: 09 ottobre 2011
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Scadenzario
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09 Ottobre 2011 - Entrata in vigore del Regolamento 333/2011
SOGGETTI OBBLIGATI
Imprese che recuperano rottami metallici.
ADEMPIMENTO
Con l’entrata in vigore del Regolamento n° 333/2011, dal 9 ottobre 2011 le imprese che recuperano rottami metallici possono continuare la propria attività di commercializzazione degli stessi solo se potranno dimostrare il rispetto dei requisiti previsti nel Regolamento stesso.
I requisiti infatti definiscono a quali condizioni i rifiuti metallici di ferro, acciaio ed alluminio possano cessare di essere classificati come rifiuti, e possano invece essere commercializzati come rottami.
L’articolo 6 e i due Allegati al Regolamento introducono principalmente requisiti organizzativi ed, in particolare, impongono l’adozione di un sistema di gestione qualità, la cui conformità al Regolamento dovrà essere accertata (mediante rilascio di apposito attestato) da un Organismo di Certificazione accreditato in Italia oppure un verificatore ambientale accreditato EMAS.
A partire dal 9 ottobre prossimo le aziende del settore potranno continuare le propria attività soltanto se avranno soddisfatto tale requisito.
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