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Soggetti obbligati, Imprese che trasferiscono i composti chimici elencati alle tabelle 1, 2 o 3 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993., dichiarazione annuale agenti nocivi e sostanze pericolose, armi chimiche: 01 marzo 2010
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Scadenzario
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01 Marzo 2010 - Dichiarazione annuale agenti nocivi e sostanze pericolose, armi chimiche
SOGGETTI OBBLIGATI
Imprese che producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono, importano o esportano e, comunque, trasferiscono i composti chimici elencati alle tabelle 1, 2 o 3 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993.
ADEMPIMENTO
Scade il termine per inviare la Dichiarazione annuale da parte delle imprese che producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, ovvero usano o detengono, acquistano, vendono, importano o esportano e, comunque, trasferiscono i composti chimici elencati alle tabelle 1, 2 o 3 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 Sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ovvero svolgono le attività elencate nella parte IX del medesimo Annesso.
La Dichiarazione, in unica copia, completa di ogni parte e firmata in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'azienda, dovrà essere inviata mediante raccomandata a/r al Ministero dello Sviluppo Economico (già delle Attività produttive) -D.G.S.P.C. - Ufficio armi chimiche, Via Molise, 19 - 00187 Roma, o, in alternativa, mediante fax al n. 06/47887850, conservando l'originale con gli estremi della spedizione.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione si rinvia alla circolare n. 37877 del 4 aprile 1997, n. 358420 del 30 luglio 1997. N. 775036 del 22 gennaio 1998 e alla circolare n. 775043 del 22 febbraio 1999.
Sono escluse dal presente obbligo i produttori di miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) e alla tabella 3, Annesso citato, sia presente in quantità inferiore al 15% in peso, nonché i produttori di miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A), Annesso cit., sia presente in quantità inferiore allo 0,5%.
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