comunicazione annuale emissioni e scarichi sopra soglia, 30 aprile 2010







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Soggetti obbligati, Gestori di attività di cui all'allegato I, Reg. (CE) n. 166/2006, al di sopra delle soglie di capacità applicabili, specificate nello stesso allegato., comunicazione annuale emissioni e scarichi sopra soglia: 30 aprile 2010


Scadenzario

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30 Aprile 2010 - Comunicazione annuale emissioni e scarichi sopra soglia

SOGGETTI OBBLIGATI
Gestori di attività di cui all'allegato I, Reg. (CE) n. 166/2006, al di sopra delle soglie di capacità applicabili, specificate nello stesso allegato.

ADEMPIMENTO
Scade il termine per effettuare la comunicazione delle informazioni ex art. 5, Reg. (CE) n. 166/2006 (comunicazione annuale a carico dei gestori di attività di cui all'allegato I, Reg. medesimo, al di sopra delle soglie di capacità applicabili specificate nello stesso allegato, circa i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:
  • emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'allegato II;
  • trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2.000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato all'articolo 6, indicando con la lettera R o D se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;
  • trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b).

Al riguardo la Circolare del Direttore generale della Direzione per la ricerca Ambientale e lo Sviluppo (pubbl. in G.U. n. 98/2009) precisa come detti gestori dovranno comunicare tali informazioni all'autorità competente a meno che le medesime informazioni non siano già in possesso dell'autorità. Nel caso la comunicazione sia necessaria essa dovrà essere indirizzata, in relazione all'anno 2008, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) per via telematica previa consultazione dei siti www.apat.it o www.eper.sinanet.apat.it quanto alle modalità della procedura telematica.Tale comunicazione rileverà ai fini dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 12, c. 1, D.lgs. n. 59/2005.






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