sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (sistri) - operatività per operatori del 'secondo gruppo' e adesione facoltativa altri operatori, 12 agosto 2010







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Soggetti obbligati, Quanto alla operatività del sistema: operatori appartenenti al cosìdetto 'secondo gruppo' indicati all'art. 1, c. 1, lett. b, D.M. 17 dicembre 2009; quanto alla data per l'adesione in via facoltatività: imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.lgs. n. 152/2006., sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (sistri) - operatività per operatori del 'secondo gruppo' e adesione facoltativa altri operatori: 12 agosto 2010


Scadenzario

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12 Agosto 2010 - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) - Operatività per operatori del "secondo gruppo" e adesione facoltativa altri operatori

SOGGETTI OBBLIGATI
Quanto alla operatività del sistema: operatori appartenenti al cosìdetto "secondo gruppo" indicati all'art. 1, c. 1, lett. b, D.M. 17 dicembre 2009, ovvero imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, c. 8, D.lgs. n. 152/2006 - che hanno fino a 50 dipendenti e produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo D.lgs. n. 152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Quanto alla data per l'adesione in via facoltatività: imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.lgs. n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.lgs. n. 152/2006 citato.

ADEMPIMENTO
A far data da oggi diviene operativo il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli operatori appartenenti al cosìdetto "secondo gruppo" indicati all'art. 1, c. 1, lett. b, D.M. 17 dicembre 2009, ovvero per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, c. 8, D.lgs. n. 152/2006 - che hanno fino a 50 dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Parimenti a far data da oggi potranno aderire al SISTRI anche le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.lgs. n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.lgs. n. 152/2006 citato.





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