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Soggetti obbligati, Esercenti dei grandi impianti di combustione., dichiarazione annuale emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto: 01 marzo 2010
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Scadenzario
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01 Marzo 2010 - Dichiarazione annuale emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto
SOGGETTI OBBLIGATI
Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC secondo le definizioni di cui all'art. 17, comma 29, legge n. 449/1997, ed ex art. 1, D.P.R. n. 416/2001).
ADEMPIMENTO
Termine entro il quale gli esercenti dei Grandi Impianti di Combustione (G.I.C. secondo le definizioni di cui all'art. 17, c. 29, legge n. 449/1997, e ex art. 1, D.P.R. n. 416/2001) devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, la dichiarazione annuale contenente i dati relativi alle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) dell'anno precedente.
In particolare la Dichiarazione dovrà contenere:
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la denominazione della ditta, la sede sociale, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente e negozialmente;
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il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto;
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la costituzione di grande impianto di combustione nonché la descrizione e le caratteristiche dei singoli impianti;
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la qualità e quantità complessiva di ciascun combustibile utilizzato, anche risultante dalla documentazione fiscale;
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la quantità complessiva rispettivamente di SO2 e NOx emessa e la relativa metodologia di calcolo.
L'esercente dovrà conservare per almeno cinque anni la documentazione attestante la veridicità della dichiarazione.
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