|



MadeHse.com
|
 |
 |
 |
 |
La prima Direttiva europea in materia di rischio industriale rilevante, fu così soprannominata in riferimento all'incidente accaduto a Seveso, in cui si verificò l'emissione in atmosfera di una grande quantità di diossina che provocò il grave inquinamento del territorio circostante. La direttiva parte dalla definizione della classe di rischio di appartenenza dello stabilimento a rischio, in virtù della quale individuare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di rischio di incidente rilevante, oggi costituita dal D.Lgs. 238/05.
L’excursus normativo dal DPR 175/88 ad oggi ha visto succedersi una serie di modifiche sostanziali relative innanzitutto al tipo di approccio del problema: la Seveso-I DPR n. 175 del 17 maggio 1988 recepimento Direttiva n. 82/501/CEE aveva come punto di riferimento l’attività industriale, la Seveso-II D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 recepimento Direttiva n. 96/82/CEE, invece, considerava la presenza di specifiche sostanze o preparati, modificava le categorie di sostanze che determinano la presenza di rischio (alcune sono state eliminate, ne sono state introdotte di nuove e sono stati modificati alcuni valori di quantità limite), introduceva modifiche in merito alla gestione della sicurezza interna ed esterna e definiva adempimenti particolari nei casi di possibile effetto “domino” e di aree ad alta concentrazione di stabilimenti.
Rispetto al D.Lgs. 334/99, la Seveso-III DLgs n. 238 del 21 settembre 2005 recepimento Direttiva n. 2003/105/CEE, ha esteso il campo di applicazione:
-
risultano inclusi gli impianti di smaltimento degli sterili che trattano le sostanze dell'Allegato I e le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico o deposito dei minerali che comportano l'impiego delle stesse sostanze pericolose di cui all'Allegato I;
-
con riferimento ai porti, il recepimento italiano della direttiva Seveso ha esteso il campo di applicazione, includendo, oltre ai porti industriali e petroliferi, anche i porti commerciali e quelli ove vi sia un'autorizzazione a detenere e movimentare sostanze pericolose di cui all'Allegato I;
-
viene esteso il campo di applicazione per gli esplosivi (includendo le sostanze ADR in Classe 1) precisando meglio l'inclusione di attività a particolare rischio come le fabbriche di fuochi d'artificio;
-
sono individuate un maggior numero di sostanze cancerogene, (con aumento delle relative quantità limite), è prevista la riduzione delle quantità limite per le sostanze pericolose per l'ambiente ed una nuova definizione per le sostanze esplosive ed i nitrati d'ammonio e potassio;
-
vengono uniformati i limiti per i prodotti petroliferi (e di conseguenza aumentati i limiti per i gasoli mentre sono ridotti per le benzine);
-
escono parzialmente dal campo di applicazione gli stabilimenti di cui all'art. 5 (limitatamente agli obblighi prescritti dal comma 3 del D.Lgs. 334/99 ed i depositi di combustibili (gasoli) con capacità inferiore a 2500 t (mentre permangono gli obblighi prescritti dall'art. 5);
-
viene precisato che i rifiuti devono essere autoclassificati, per cui vanno conteggiati sia negli stabilimenti produttivi che negli impianti di trattamento, con l'eccezione delle discariche che sono esplicitamente escluse;
-
la precisazione dell’autoclassificazione, unita all'allargamento del campo di applicazione degli esplosivi per le sostanze ADR, ma non classificate R2 o R3, porta ad allargare il campo di applicazione alle sostanze pericolose anche se non classificate (es. polveri di legno e alimentari, inceneritori e impianti di depurazione, intermedi di lavorazione, etc.);
-
viene modificato il criterio della somma pesata (va effettuata in tre gruppi invece che in due come nel D.Lgs. 334/99) correggendo alcuni errori di proposizione che erano presenti nella precedente formulazione.
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|