La Corte di Cassazione, con sentenza 17 marzo 2016 n°10960, ha stabilito che il reato di abbandono di rifiuti di cui all’art.256 comma 2 D.Lgs.152/06 ha natura istantanea se non è seguito da successive attività e pertanto, si deve calcolare la prescrizione a partire dal giorno in cui è stato commesso.