Accise: Imposte su produzione e consumi - Obblighi di denuncia

17/01/2020

Pubblichiamo un prospetto riepilogativo dei contenuti di una recente Determinazione della Direzione dell’Agenzia delle Dogane che riguarda nuovi adempimenti per:
  • gli esercenti depositi di prodotti energetici per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 mc (art. 25 comma 2 lett a) TUA);
  • gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 mc (art. 25 comma 2 lett c) TUA).

ACCISE - Estremi

Determinazione Direzione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (sito agenzia delle Dogane www.adm.gov.it)

ACCISE - Titolo e/o inquadramento

Determinazione Direzione Agenzia delle dogane Prot. n. 240433 (pubblicata il 30/12/2019)
Entrata in vigore:dal 1 aprile 2020

Campo di applicazione/destinatari:
Imposte su produzione e consumi - obblighi di denuncia
Riguarda:
  1. gli esercenti depositi di prodotti energetici per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 mc (art. 25 comma 2 lett a) TUA);
  2. gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 mc (art. 25 comma 2 lett c) TUA).

ACCISE - Sintesi

La determinazione fa richiamo al Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26 ott 1995 n. 504_TUA) coordinato con la recente Legge di conversione del 19 dic 2019 , n. 157 e prevede:
  • riduzione soglie di capacità per la denuncia depositi richiamati al punto (A) da 25 mc a 10 mc
  • riduzione soglie di capacità per la denuncia depositi richiamati al punto (B) da 10 mc a 5 mc
  • tenuta registro carico/scarico (*) con modalità semplificate per esercenti dei depositi richiamati al punto (A) con capacità compresa tra 10 e 25 mc (depositi minori)
  • tenuta registro carico/scarico con modalità semplificate per esercenti dei depositi richiamati al punto (B) con capacità compresa tra 5 e 10 mc (distributori minori)
(*) Su supporto elettronico o cartaceo senza vidimazione dell’Ufficio delle dogane, validità fino alla cessazione della licenza di esercizio, scritturazioni obbligatorie dal 1 apr 2020, da conservare per 5 anni dall’ultima scritturazione;

Gli esercenti dei depositi minori e dei distributori minori tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo.
 
 
Area Legale

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