Secondo la Cassazione, la modifica legislativa del 2008 sull'articolo 74, Dlgs152/06, ha ristretto il concetto di "acque meteoriche di dilavamento" in un’ottica di maggiore rigore, secondo il quale le acque meteoriche venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono più essere incluse nelle acque meteoriche di dilavamento, poiché queste ultime sono solo quelle che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche, non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti.