La nuova disposizione introdotta con la legge 25 febbraio 2010, n. 36, risolve tutte le questioni che erano sorte rispetto alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali, dopo l'introduzione delle varie modifiche normative che si sono susseguite rispetto al d.lgs.152/99. La suddetta legge, recante “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”, modifica il c.d. Testo Unico Ambientale, introducendo una modifica alla disciplina sanzionatoria penale in tema di inquinamento idrico.
In particolare la legge modifica l’art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in tema di sanzioni penali applicabili ai cosiddetti scarichi extratabellari di acque reflue industriali, stabilendo che “Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro».
La finalità è quella di ripristinare l’originale ratio della norma contenuta originariamente nel d. lgs. n. 152/1999 ed eliminare gli effetti derivanti dalla riformulazione operata dal. lgs n. 258/2000, e ripresa dal d. lgs n. 152 del 2006; come attesta la relazione illustrativa, allorché si indica lo scopo di ricondurre “la sanzione penale alla violazione dei soli limiti stabiliti per le sostanze più pericolose, del resto, non soltanto restituisce organicità e razionalità al sistema sanzionatorio in esame ma conferma anche un’impostazione normativa e giurisprudenziale in atto sin dal 1999”.