Adeguamento autorizzazioni al 31 luglio 2012: Emissioni in atmosfera

Con la significativa modifica della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le emissioni in atmosfera, avvenuta nel 2010 con D.Lgs. n. 128/2010, alcune attività prima non soggette, risultano ora soggette ad autorizzazione. Ad esempio:

  • impianti termici anche ad uso civile, con potenza aggregata superiore a 3 MW se a metano
  • operazioni manuali, es. banchi di lavoro per pulizia;
  • dispositivi mobili (utilizzati dal gestore dello stabilimento, all'interno dello stesso), es. aspiratori carrellati o dispositivi non fissi per la pulizia di attrezzature di verniciatura;
  • lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) > 500 kg/anno;
  • impianti di emergenza (es. by-pass di sistemi di abbattimento).

Inoltre, si ricorda che tutte le attività che generano emissioni in atmosfera, svolte all'interno degli stabilimenti devono essere autorizzate, non più i singoli impianti. Gli esempi sopra riportati rappresentano solo alcuni casi concreti e devono essere valutate caso per caso le emissioni del proprio stabilimento, tenendo anche conto delle interpretazioni fornite dalle Province competenti per territorio. Il termine per l'adeguamento alle autorizzazioni esistenti, è fissato al 01/09/2013, ma la domanda deve essere presentata in Provincia entro il 31 luglio 2012 [D.Lgs. 152/2006 - Art. 281, comma 3]. 

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