AEE e supply chain: aggiornate le esenzioni RoHS, ecco cosa sapere
05/12/2025
AEE e supply chain: aggiornate le esenzioni RoHS, ecco cosa sapere.
Direttiva delegata (UE) 8 settembre 2025, n. 2364
Contesto normativo
La direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione modifica la direttiva 2011/65/UE (cosiddetta direttiva RoHS 2) sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
In particolare, interviene sull’allegato III della direttiva 2011/65/UE, che contiene l’elenco delle esenzioni: cioè delle applicazioni specifiche in cui l’uso di una sostanza altrimenti vietata è temporaneamente consentito perché la sua sostituzione non è ancora tecnicamente o economicamente praticabile.
La sostanza interessata è il piombo, utilizzato come elemento di lega in acciai, alluminio e rame impiegati in componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La regola generale di RoHS prevede un limite massimo di concentrazione di piombo dello 0,1% in peso nei materiali omogenei; le esenzioni consentono, in casi ben delimitati, di superare questo limite entro soglie e per periodi di tempo definiti.A chi si rivolge
Anche se il testo è formalmente indirizzato agli Stati membri dell’Unione europea (che devono recepirlo nel proprio ordinamento), nella pratica la direttiva interessa in modo diretto:
- i fabbricanti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che impiegano componenti in acciaio, alluminio o rame contenenti piombo;
- gli importatori e i distributori di AEE nel mercato dell’Unione europea;
- i produttori di materiali e componenti (acciai da lavorazione meccanica, acciai zincati, leghe di alluminio e leghe di rame) che riforniscono la filiera dell’elettrico/elettronico;
- gli operatori che si occupano di conformità RoHS (HSE, qualità, regolatorio) chiamati a verificare la corretta applicazione delle esenzioni.
In modo indiretto, la direttiva è rilevante anche per gli organismi notificati, i laboratori che eseguono prove sui materiali, le associazioni di categoria e i consulenti che supportano le imprese nella gestione della conformità RoHS e REACH.Obiettivo della direttiva
L’obiettivo principale è aggiornare e armonizzare il regime delle esenzioni per l’uso del piombo in leghe di acciaio, alluminio e rame, alla luce del progresso tecnico (nuovi materiali e tecnologie che permettono di ridurre o eliminare il piombo), delle domande di rinnovo delle esenzioni presentate dall’industria, delle esigenze di tutela della salute umana e dell’ambiente, in coerenza con il regolamento REACH.
In pratica, la direttiva:
- rinnova alcune esenzioni, ma per periodi limitati nel tempo;
- ridefinisce in modo più preciso l’ambito di applicazione di alcune voci dell’allegato III;
- introduce nuove voci con limiti di contenuto di piombo più bassi, in particolare per le leghe di alluminio da riciclo;
- estende a tutte le esenzioni interessate un vincolo specifico per le AEE o parti accessibili che possono essere messe in bocca dai bambini.
Cosa cambia per l’acciaio
Per l’acciaio la direttiva interviene sulle esenzioni relative all’uso di piombo come elemento di lega:
- conferma la possibilità di usare piombo fino allo 0,35% in peso negli acciai destinati alla lavorazione meccanica e fino allo 0,2% in peso nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo;
- però distingue queste applicazioni in tre voci separate dell’allegato III (6 a), 6 a)-I e 6 a)-II), per consentire in futuro valutazioni più mirate;
- fissa scadenze ravvicinate per tali esenzioni: la voce 6 a) scade l’11 dicembre 2026, mentre le nuove voci 6 a)-I e 6 a)-II scadono il 30 giugno 2027 per tutte le categorie di AEE.
In sostanza, per i produttori di componenti in acciaio significa che l’uso di piombo come elemento di lega rimane possibile, ma solo entro limiti ben definiti e con un orizzonte temporale breve, che spinge l’industria a trovare soluzioni sostitutive.Cosa cambia per l’alluminio
Per le leghe di alluminio la direttiva adotta un approccio più selettivo:
- conferma l’esenzione per l’alluminio contenente piombo fino allo 0,4% in peso, ma solo a determinate condizioni e con scadenze differenziate in funzione delle categorie di AEE;
- chiarisce e separa due casi d’uso principali:
- alluminio derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo;
- alluminio con piombo aggiunto intenzionalmente per migliorare la lavorabilità meccanica.
Il punto centrale è il seguente:
- per le leghe di alluminio da riciclo, la concentrazione massima di piombo può essere ridotta allo 0,3% in peso nelle leghe per colata: la direttiva introduce quindi una nuova voce specifica che riconosce la particolarità del materiale riciclato, ma impone un limite più severo;
- per l’alluminio con piombo aggiunto intenzionalmente per la lavorazione meccanica (esenzioni 6 b) e 6 b)-II), la direttiva conferma solo un periodo transitorio definito: per le categorie da 1 a 7 e 10 l’esenzione cessa l’11 giugno 2027 (circa 18 mesi dopo l’entrata in vigore); per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (categoria 9) e per la categoria 11 la scadenza è il 30 giugno 2027, salvo eventuali future revisioni normative.
Per strumenti di monitoraggio e controllo industriali (categoria 9) e per la categoria 11 (altre AEE), sono previsti periodi transitori più lunghi rispetto alle altre categorie, per tenere conto dei tempi più ampi necessari a riprogettare e riqualificare prodotti spesso complessi e di lunga vita utile.Cosa cambia per il rame
Per le leghe di rame, la direttiva riguarda l’esenzione che consente l’uso di leghe contenenti fino al 4% di piombo in peso.
Dall’analisi tecnica emerge che:
- in alcuni ambiti è probabile che esistano alternative, ma non è stato ancora possibile individuare con precisione, in modo esaustivo, tutte le applicazioni per le quali l’esenzione non è più necessaria;
- i sostituti disponibili non sono ancora ritenuti sufficientemente affidabili in tutti i contesti d’uso.
Per questo motivo la direttiva:
- proroga l’esenzione esistente per le leghe di rame con piombo fino al 4% in peso;
- stabilisce una data unica di scadenza per tutte le categorie di AEE (30 giugno 2027), mantenendo quindi uno spazio temporale definito in cui l’industria potrà continuare a utilizzare tali leghe, ma con la prospettiva di ulteriori revisioni.
Collegamento con il regolamento REACH e tutela dei bambini
Un aspetto importante della direttiva è il coordinamento con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare con l’allegato XVII, voce 63, che limita il contenuto di piombo negli articoli o parti accessibili che possono essere messi in bocca dai bambini.
Per le esenzioni rinnovate e le nuove voci relative ad acciaio, alluminio e rame (in particolare 6 a)-I, 6 a)-II, 6 b)-I, 6 b)-II, 6 b)-III e 6 c)) viene introdotta una nota specifica, che stabilisce che:
- l’esenzione non si applica alle AEE destinate al pubblico se l’apparecchiatura o le sue parti accessibili possono essere messe in bocca dai bambini nelle normali condizioni d’uso;
- fa eccezione il caso in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo è inferiore a una soglia molto bassa, e che, se l’articolo è rivestito, il rivestimento garantisce il rispetto di tale soglia per almeno due anni di uso normale o prevedibile.
Ai fini pratici, una parte di AEE si considera “mettibile in bocca” se ha dimensioni inferiori a 5 cm, oppure se presenta parti staccabili o sporgenti di tali dimensioni. Questo criterio è particolarmente rilevante per piccoli dispositivi, accessori e componenti liberamente accessibili.Obblighi e tempistiche per gli Stati membri
La direttiva stabilisce che:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2026;
- tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2026.
In altre parole, dal secondo semestre 2026 la nuova disciplina delle esenzioni dovrà essere operativa in tutti gli ordinamenti nazionali.Implicazioni operative per le imprese
Per i fabbricanti e gli operatori della filiera AEE, le principali conseguenze operative sono:
- revisione della documentazione di conformità RoHS (fascicoli tecnici, dichiarazioni UE di conformità, procedure interne) per allineare riferimenti e contenuti alle nuove voci dell’allegato III;
- verifica della composizione di materiali e componenti in acciaio, alluminio e rame, con particolare attenzione alle percentuali di piombo e ai limiti specifici delle singole esenzioni;
- pianificazione di attività di ricerca e sviluppo per sostituire il piombo dove l’esenzione è destinata a cessare, tenendo conto delle diverse scadenze fissate (giugno e dicembre 2026, giugno 2027);
- valutazione del rischio specifico per prodotti destinati al pubblico che possono essere manipolati dai bambini, per i quali la possibilità di fare affidamento sull’esenzione è fortemente ridotta a favore di una tutela rafforzata.
In sintesi, la direttiva 2025/2364 non introduce un nuovo divieto generale, ma stringe progressivamente il regime di deroga esistente, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente l’uso del piombo nelle AEE, mantenendo al tempo stesso la fattibilità tecnica delle soluzioni disponibili.