Affidamento dei lavori in economia: La posizione di garanzia del committente di fatto

29/09/2025

Affidamento dei lavori in economia: La posizione di garanzia del committente di fatto

Sent. Cass. Penale, Sez. IV, 11 giugno 2025, n. 22013 – Committente di fatto e responsabilità

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV Penale, con Sentenza n. 22013 depositata l’11 giugno 2025, si è espressa in relazione alla vicenda di un ennesimo infortunio mortale per caduta da copertura, in occasione di un lavoro affidato senza contratto ad un prestatore d’opera. L’episodio richiama la prassi molto diffusa dei cd “lavori in economia”.
In ambito privatistico per lavori in economia si intendono le attività svolte senza affidamento ad imprese appaltatrici formalizzate, spesso con l’ausilio di soggetti non contrattualizzati (familiari, conoscenti, collaboratori occasionali), talvolta retribuiti “a giornata” o comunque al di fuori di un appalto strutturato.

Rilevanza giuridica

  • la Cassazione ha più volte chiarito che anche nei lavori in economia il soggetto che organizza, dirige o affida tali attività assume comunque la posizione di garanzia (in qualità di committente di fatto);
  • quindi deve rispettare gli obblighi di verifica idoneità tecnico-professionale (art. 26 D.Lgs. 81/2008), informazione sui rischi, cooperazione/ coordinamento e misure di prevenzione;
  • il principio di effettività fa sì che la mancanza di un contratto scritto o di un formale rapporto di lavoro non elimini la responsabilità prevenzionistica.

Soggetti coinvolti, questioni trattate e capi di imputazione

Imputato: A.A., titolare della ditta “Il Bancale”, in qualità di committente di fatto dei lavori.
Persona offesa: B.B., deceduto per caduta dall’alto durante lavori sulla copertura del capannone della ditta.
Questione centrale: configurabilità della posizione di garanzia in capo al committente di fatto anche in assenza di un formale contratto di lavoro; applicazione del principio di effettività delle posizioni di garanzia; perimetro degli obblighi ex art. 26 e art. 148 D.Lgs. 81/2008.
Titolo di reato contestato: omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche (articolazione in colpa generica e specifica).

Esposizione dei fatti

Il 22 giugno 2015, nel corso di lavori di riparazione/sostituzione delle lamiere di copertura del capannone della ditta “Il Bancale”, un elemento in plexiglass cedeva e B.B. precipitava da circa 6/7 metri, decedendo sul colpo. I lavori erano stati affidati da A.A. a B.B., anche con l’eventuale ausilio di terze persone.

Responsabilità contestate nel dettaglio

Profili di colpa generica: negligenza, imprudenza, imperizia.
Profili di colpa specifica (violazione di norme prevenzionistiche):
Art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 – mancata verifica dell’idoneità tecnico‑professionale del soggetto incaricato, avuto riguardo alla pericolosità dei lavori in quota affidati.
Art. 26, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008 – omessa informazione sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione/emergenza.
Art. 148 D.Lgs. 81/2008 – omesso accertamento della resistenza di lucernari/tetti/coperture a sostenere il peso delle persone e dei materiali prima dell’esecuzione, ferma l’adozione di protezioni collettive.
Connessa violazione dei lavori in quota (obbligo di prioritaria protezione collettiva e gestione del rischio di sfondamento delle coperture fragili).

Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)

Il Tribunale di Salerno condannava A.A. ritenendo provato che avesse affidato a B.B. i lavori sulla copertura, assumendo così – in base al principio di effettività – la posizione di garanzia del committente/datore di lavoro di fatto. La responsabilità veniva ancorata alla culpa in eligendo e alla culpa in organizzando, per omessa verifica dell’idoneità, omessa informazione sui rischi e omesso controllo della resistenza della copertura con approntamento di adeguate misure collettive.

Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’Appello)

La Corte d’Appello di Salerno (23 gennaio 2025) confermava:
 
  • la ricostruzione dei fatti e l’affidamento dei lavori da parte di A.A.;
  • l’applicazione del principio di effettività delle posizioni di garanzia;
  • la sussistenza degli obblighi prevenzionistici del committente di fatto ex art. 26 e art. 148 D.Lgs. 81/2008;
  • la riconducibilità dell’evento alla violazione di tali obblighi (mancata verifica idoneità/informazione sui rischi; mancato accertamento della portanza della copertura e mancata predisposizione di idonee protezioni collettive).

Motivi del ricorso in Cassazione

Ricorso dell’imputato con unico motivo: vizio di motivazione sulla sussistenza del rapporto di lavoro (asserita assenza di incarico e di formale rapporto) e, quindi, sulla posizione di garanzia.
Si deduceva la mancata considerazione delle censure d’appello e l’assenza di elementi probatori idonei ad attribuire ad A.A. un ruolo di committente/garante.

Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Le ragioni:
 
  1. Fattispecie di merito non riesaminabile: le censure sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
  2. Accertamento del conferimento dell’incarico: risulta dagli atti (e dalla stessa versione dell’imputato) che A.A. incaricò B.B. del rifacimento della copertura, anche tramite terzi.
  3. Posizione di garanzia del committente di fatto: chi coinvolge altri in lavori pericolosi assume obblighi prevenzionistici anche in mancanza di un formale contratto (applicazione del principio di effettività).
  4. Estensione soggettiva della tutela: per il D.Lgs. 81/2008 è “lavoratore” chiunque svolga attività lavorativa nell’organizzazione del datore, con o senza retribuzione; pertanto, l’assenza di formale subordinazione non esonera dagli obblighi del committente.
  5. Contenuto degli obblighi del committente (in economia/verso autonomi): verifica dell’idoneità tecnico‑professionale, informazione sui rischi specifici e accertamento strutturale della resistenza di lucernari/tetti/coperture prima dell’accesso, con prevalenza delle protezioni collettive.
  6. P.Q.M.: ricorso inammissibile; spese + € 3.000 alla Cassa delle Ammende; nulla spese alle parti civili (mancanza di attività difensiva effettiva in sede di legittimità).

Precedenti giurisprudenziali citati e massime/principi richiamati

  • Cass. Pen. Sez. 4, n. 7730/2008 (Musso): chi coinvolge un soggetto in un lavoro pericoloso (anche per amicizia/riconoscenza) è tenuto alle cautele antinfortunistiche; in caso di omissione, risponde dell’evento lesivo (principio di effettività e di committente di fatto).
  • Cass. Pen. Sez. 4, n. 42465/2010 (Angiulli); Sez. 4, n. 35534/2015 (Gallone); Sez. 3, n. 35185/2016 (Marangio); Sez. 4, n. 26898/2019 (Pupa): posizione di garanzia del committente anche per lavori in economia o affidati a autonomi; obbligo di verifica dell’idoneità e di informazione sui rischi ex art. 26 D.Lgs. 81/2008; culpa in eligendo e in vigilando/organizzando.
  • Cass. Pen. Sez. 3, n. 10014/2017 (Lentini): responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell’idoneità tecnico‑professionale anche senza contratto scritto; sufficienza di accordi negoziali per la prestazione.
  • Cass. Pen. Sez. 2, n. 9106/2021 (Caradonna); Sez. 5, n. 48050/2019; Sez. 3, n. 18521/2018 (Ferri); Sez. 6, n. 47204/2015 (Musso): limiti del sindacato di legittimità su ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove: la Cassazione non è giudice del fatto e non sostituisce l’apprezzamento di merito, salvo illogicità manifeste della motivazione.

Contenuto degli articoli richiamati (testo essenziale)

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione)
Comma 1, lett. a): il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori/servizi/forniture all’interno della propria azienda o unità produttiva o del ciclo produttivo, verifica l’idoneità tecnico‑professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare (anche mediante acquisizione di documentazione e attestazioni).
Comma 1, lett. b): fornisce agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
(Resta fermo il coordinamento/interferenze, DUVRI, e gli ulteriori obblighi di cui ai commi successivi.)
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 148 (Lavori speciali)
Comma 1: prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 2, comma 1, lett. a) (Definizioni – “lavoratore”)
«Lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione ….

Sintesi operativa (implicazioni HSE)

La committenza di fatto integra posizione di garanzia: l’imprenditore che organizza/affida lavori pericolosi (anche in economia o a “conosciuti”) deve:
 
  1. scegliere soggetti idonei (verifica ITP proporzionata al rischio);
  2. informare sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione/emergenza;
  3. valutare/accertare la resistenza delle coperture e adottare protezioni collettive prima dell’accesso;
  4. coordinare le interferenze (DUVRI ove applicabile) e vigilare sull’esecuzione in sicurezza.
In giudizio, l’assenza di forma contrattuale non elide gli obblighi prevenzionistici se l’incarico e l’ingerenza organizzativa risultano in fatto (effettività).
Gestione documentale: tracciabilità della verifica ITP, informazione sui rischi (verbali/istruzioni), accertamenti strutturali (schede portanza/coperture, Piani/procedure per lavori in quota, misure collettive).
Area Legale