Aggiornamento alle misure di quarantena

07/02/2022

Il Ministero della Salute con nota del 4 febbraio 2022, n. 2022, n. 9498, ha aggiornato le precedenti misure adottate con Circ. Min. Salute n. DGPRE-60136 del 30 dic 2021 in materia di quarantene secondo il sinottico che alleghiamo.

In carattere rosso le modifiche intervenute.
In caso di Quarantena Per chi Durata Riferimento/Note
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) SI Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni durata di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i 5 gg successivi al termine della quantena precauzionale. Art. 3 DL n. 299/2021;
Circ. Min. Salute n. DGPRE-60136 del 30 dic 2021;

Circ. Min. Salute 4 feb 2022, n. 9498
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) SI Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni, senza aver ricevuto la dose di richiamo e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i 5 gg successivi al termine della quantena precauzionale
Art. 3 DL n. 299/2021;
Circ. Min. Salute n. DGPRE-60136 del 30 dic 2021;

Circ. Min. Salute 4 feb 2022, n. 9498
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) NO Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
Autosorveglianza per 5 gg Art. 3 DL n. 299/2021;
Circ. Min. Salute n. DGPRE-60136 del 30 dic 2021
E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

Circ. Min. Salute 4 feb 2022, n. 9498

Prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) da parte di operatori sanitari NO Operatori sanitari --- Art. 3 DL n. 299/2021;
Circ. Min. Salute n. DGPRE-60136 del 30 dic 2021

Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato
Contatti a BASSO RISCHIO * qualora i soggetti abbiano sempre indossato le mascherine chirurgiche o FFP2 NO Soggetti con esposizioni specificate nella nota * --- Art. 3 DL n. 299/2021;
Circ. Min. Salute n. DGPRE-60136 del 30 dic 2021

Devono essere mantenute le comuni precauzioni igienico sanitarie.
Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva

* Contatto a basso rischio (indicazioni ECDC)

si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.
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