Aggiornamento delle Diagnosi Energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i.

29/09/2017

Il D.Lgs 102/2014, successivamente modificato dal D.Lgs 141/2016, ha imposto l’obbligo di redazione di una Diagnosi Energetica per le Grandi Imprese e le imprese a forte consumo di energia entro il 5 Dicembre 2015. Il Decreto iniziale specifica che le Diagnosi devono essere successivamente aggiornate ogni 4 anni oppure ad ogni variazione significativa dell’impianto.

Considerando quindi come il 2019 l’anno in cui verranno presentate ad ENEA le Diagnosi Energetiche aggiornate, le stesse dovranno essere basate sui dati di consumi energetico e di produzione dell’anno precedente (2018).

Per l’aggiornamento delle Diagnosi Energetiche, ENEA ha emesso il documento “Monitoraggio nel settore industriale per le diagnosi energetiche ex. Art.8 del D.Lgs 102/2014” con lo scopo utilizzare le future Diagnosi per determinare degli indicatori di prestazione energetica più attendibili rispetto ai precedenti e favorire l’individuazione di benchmark di settore.

Attraverso questo documento viene data un’indicazione importante per le future Diagnosi Energetiche: sono stabiliti alcuni livelli minimi di misura dei consumi energetici delle attività presenti in un sito produttivo, fissando una percentuale crescente in funzione del consumo complessivo in TEP del sito oggetto di Diagnosi e differenziando tra Attività Principali, Servizi Ausiliari e Servizi Generali. Di seguito si riporta la tabella contenuta nel documento di ENEA che individua le varie fasce di consumo e di conseguenza le percentuali minime di consumi da misurare in funzione della tipologia di attività.

Si sottolinea che ciascuna soglia minima indicata nella tabella deve essere garantita, per ogni vettore energetico, rispetto al consumo totale dello stesso vettore energetico nell’anno di riferimento. Possono essere esclusi quei vettori che incidono per una percentuale inferiore al 10% sui consumi totali dell’intero sito produttivo. Si ricorda che per i siti dotati di impianti di produzione di energia, l’energia prodotta e successivamente autoconsumata all’interno dello stesso sito deve essere sommata alla parte di energia acquistata dello stesso vettore energetico.

Le misurazioni potranno essere eseguite mediante l’installazione di strumenti di misura permanenti o, in alternativa, potranno essere svolte approfondite campagne di misura di durata tale da poter essere considerata rappresentativa della tipologia di attività monitorata.

Se il sito produttivo non dovesse riuscire ad adeguarsi a quanto indicato da ENEA, deve essere redatto e trasmesso, contestualmente al rapporto di diagnosi energetica, un piano di adeguamento del sistema di monitoraggio che consenta il raggiungimento delle soglie minime richieste di copertura dei consumi.

Si coglie inoltre l’occasione di segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 26/07/2017 ha ricordato la scadenza per l’esecuzione della diagnosi energetica per le imprese a forte consumo di energia nei seguenti casi:

  • per le imprese a forte consumo di energia, iscritte nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, relativo all’anno 2015, pubblicato il 16 giugno 2017, il termine ultimo per l’esecuzione della diagnosi energetica di cui all’articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 102/2014, è il 5/12/2017;
     
  • per quanto riguarda invece le imprese a forte consumo di energia ricomprese nei successivi aggiornamenti del predetto elenco (sempre relativi all’anno 2015), ma pubblicati in data successiva al 16 giugno 2017, il termine ultimo per l’esecuzione della diagnosi energetica di cui all’articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 102/2014, è il 5/12/2018.

 

Divisione Ambiente e Salute

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