I divieti assoluti dell’art. 5 — operativi dal 2 febbraio 2025
L’art. 5 elenca pratiche di IA vietate in modo assoluto nell’Unione perché incompatibili con i valori fondamentali europei e con i diritti fondamentali. Il divieto si applica all’immissione sul mercato, alla messa in servizio e all’uso. Le fattispecie di immediata rilevanza per le imprese nei contesti HSE sono le seguenti.
- Manipolazione subliminale e tecniche ingannevoli: sistemi che agiscono al di sotto della soglia di consapevolezza dell’utente o con tecniche manipolative per alterarne il comportamento in modo pregiudizievole.
- Sfruttamento delle vulnerabilità: sistemi che sfruttano età, disabilità fisica o mentale, o precarietà socioeconomica per alterare il comportamento della persona a suo danno.
- Social scoring pubblico: sistemi di valutazione o classificazione di persone fisiche da parte di autorità pubbliche sulla base del comportamento sociale.
- Riconoscimento delle emozioni in contesto lavorativo e scolastico (art. 5 par. 1 lett. f): divieto assoluto di sistemi destinati a dedurre le emozioni delle persone fisiche nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici, salvo finalità mediche o di sicurezza in senso stretto. In ambito HSE questo divieto colpisce qualsiasi sistema che utilizzi dati fisiologici rilevati da sensori — frequenza cardiaca, conduttanza cutanea (GSR), variabilità della frequenza cardiaca (HRV), segnali EEG — per inferire stati emotivi o cognitivi del lavoratore a fini valutativi, anche come variabile intermedia non visibile all’utente finale. Il considerando 18 esclude tuttavia dalla nozione stessa di riconoscimento delle emozioni gli stati fisici quali dolore o affaticamento, portando come esempio i sistemi di rilevamento dell’affaticamento di piloti o conducenti per finalità di sicurezza: la distinzione è trattata in dettaglio nella Scheda 3 capitolo 6.
- Categorizzazione biometrica per dedurre attributi sensibili: sistemi che inferiscono razza, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, credenze religiose o politiche da caratteristiche biometriche.
- Identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici da parte delle autorità di contrasto, salvo eccezioni tassative.
- Scraping non mirato di immagini facciali da internet o filmati per costruire banche dati di riconoscimento facciale.
La violazione di uno solo di questi divieti espone alla sanzione massima prevista dall’art. 99 par. 3: fino a 35.000.000 € o il 7% del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente, se superiore.
L’Omnibus aggiunge due nuovi divieti, applicabili dal 2 dicembre 2026. Il primo riguarda i sistemi che generano o manipolano immagini, video o audio realistici — o materiale analogo — raffiguranti le parti intime di una persona fisica riconoscibile, oppure una persona fisica riconoscibile che partecipa ad atti sessualmente espliciti, senza il consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile di quella persona (art. 5 par. 1 lett. b bis): il Regolamento lo chiama «materiale intimo non consensuale», nel linguaggio corrente si parla di applicazioni di «nudificazione». Il secondo riguarda i sistemi che generano o manipolano materiale di abuso sessuale su minori ai sensi della direttiva 2011/93/UE, salvo che ricorra una causa di giustificazione prevista dal diritto nazionale (art. 5 par. 1 lett. b ter).
Il Regolamento delimita con precisione chi risponde (art. 5 parr. 1 bis e 1 ter). Per il fornitore il divieto opera in due soli casi: quando generare o manipolare quel materiale è la finalità prevista del sistema, oppure quando quel risultato è ragionevolmente prevedibile e riproducibile senza modifiche tecniche significative e il sistema non dispone di misure di sicurezza ragionevoli e adeguate per prevenirlo e per correggere gli usi impropri segnalati. Per il deployer — l’impresa che usa il sistema — il divieto scatta soltanto se lo utilizza allo scopo di generare o manipolare quel materiale: l’uso di uno strumento di IA generativa per finalità lecite non vi rientra, e nemmeno la generazione accidentale (considerando 12).
Gli obblighi di trasparenza (art. 50) — dal 2 agosto 2026
- Sistemi conversazionali: i fornitori di sistemi di IA destinati a interagire direttamente con persone fisiche devono progettarli in modo che l’utente sia informato di interagire con una macchina, salvo che ciò sia manifesto per una persona ragionevolmente informata e attenta. In ambito aziendale questo riguarda chatbot di assistenza interna, assistenti virtuali per la formazione, interfacce di help desk basate su IA.
- Output sintetici e marcatura tecnica: i fornitori di sistemi di IA generativa devono garantire che gli output — testo, immagini, audio, video — siano marcati in formato leggibile meccanicamente (watermarking, metadati strutturati, fingerprinting come fallback) in modo da essere rilevabili come artificialmente generati. La marcatura deve essere interoperabile, robusta e affidabile entro i limiti dello stato dell’arte. I sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per adeguarsi (art. 111 par. 4 come modificato dall’Omnibus).
- Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica: i deployer devono informare le persone fisiche esposte prima o al momento della prima esposizione, nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). Questi sistemi rientrano di norma nell’Allegato III e l’obbligo di trasparenza si cumula con i requisiti propri dell’alto rischio.
- Deepfake: i deployer di sistemi che generano o manipolano deepfake devono rendere nota, in modo chiaro e distinto, la natura artificiale del contenuto. L’obbligo non si applica a opere chiaramente artistiche, satiriche o di finzione, né ai contenuti autorizzati per finalità di contrasto ai reati; per le opere manifestamente creative si limita alla rivelazione dell’esistenza del contenuto generato, in modo che non ostacoli il godimento dell’opera.
- Testi di interesse pubblico: i deployer che pubblicano testi generati da IA per informare il pubblico su questioni di interesse generale — senza revisione umana responsabile — devono dichiararne la natura artificiale.
L’impianto sanzionatorio (artt. 99 ss.)
Le disposizioni sanzionatorie si applicano dal 2 agosto 2025; dal 2 agosto 2026 coprono anche gli obblighi di trasparenza dell’art. 50. Le sanzioni massime sono le seguenti: violazione dei divieti dell’art. 5, fino a 35.000.000 € o il 7% del fatturato mondiale annuo; violazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio e degli obblighi di trasparenza (compresi quelli dell’art. 50), fino a 15.000.000 € o il 3% del fatturato; fornitura di informazioni inesatte o incomplete alle autorità di vigilanza, fino a 7.500.000 € o l’1% del fatturato. Per le PMI e, nei limiti indicati al §2, per le piccole imprese a media capitalizzazione si applica il minore tra importo fisso e percentuale del fatturato (art. 99 parr. 6 e 6 bis). La determinazione della sanzione tiene conto di natura, gravità, durata, dimensione dell’operatore, grado di cooperazione e carattere doloso o colposo.
In Italia le autorità nazionali competenti sono state designate con la Legge 132/2025 (in vigore dal 10 ottobre 2025): l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico nazionale, con poteri ispettivi e sanzionatori, e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) quale autorità di notifica per la valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità. Sono coinvolte le autorità di settore — Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per gli ambiti bancario, finanziario e assicurativo — e il Garante per la protezione dei dati personali per i profili di trattamento dati. È in corso di definizione un decreto attuativo che dettaglia poteri, procedure e coordinamento tra le autorità, ancora al vaglio delle commissioni parlamentari e della Conferenza unificata alla data di questa scheda.
Obblighi di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4) — operativi dal 2 febbraio 2025
L’art. 4 come modificato dall’Omnibus impone a fornitori e deployer di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e di chiunque operi per loro conto nell’utilizzo di sistemi di IA, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, della formazione e del contesto d’uso. L’Omnibus chiarisce che l’obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione per alcuna persona: è un requisito funzionale, non una qualifica formale. In ambito HSE questo si traduce in una formazione adeguata al sistema effettivamente in uso — erogabile anche dal fornitore nell’ambito dell’onboarding contrattuale — e documentata.