Ambiente: Attività di recupero di rifiuti non pericolosi in forma semplificata-Sent Cass 3 agosto 2020 n. 23483

02/09/2020

Sentenza Corte Cassazione Penale, sez. III, 3 agosto 2020, n. 23483.
Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti non pericolosi in forma semplificata
 
La Sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che, presentata la comunicazione ex articolo 214/216 Dlgs 152/2006 per l'esercizio di attività "semplificata" di recupero rifiuti, e ottenuto il titolo abilitativo ambientale con il decorso del termine di 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività pervenuta alla provincia tramite il Suap, non è necessario attendere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), ed è possibile svolgere legittimamente l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato.
 
A supporto di tale pronuncia occorre riferirsi ai contenuti dell’articolo 3, comma 3, DPR 59 del 2013 che con l'interpretazione fattane dal Min. Ambiente con la circolare 7 novembre 2013, prot. 49801, al punto 5, chiarisce che il gestore possa non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni anziché alle autorizzazioni generali alle emissioni e al punto 6, prescrive che una volta presentata la prima domanda di AUA per il rinnovo di titoli ambientali già in essere, l'azienda può continuare a svolgere l'attività industriale anche in caso di mancata e/o intempestiva risposta prima della data di scadenza degli stessi.
 
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Sentenza Corte Cassazione 3 agosto 2020, n 23483
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