Ambiente: D.Lgs. 30 lug 2020-Emissioni in atmosfera-modifiche alla disciplina delle autorizzazioni.

26/08/2020

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Il Decreto in esame, in vigore dal 28 agosto 2020, apporta integrazioni alla Parte Quinta Tit. I del D.Lgs. 152/2006 relativa alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività prevedendo variazioni al regime del rilascio delle autorizzazioni e ai relativi rinnovi e apportando correzioni al D.Lgs. 183/2017.

Introduce all’art. 268 la definizione di “emissioni odorigene” e sostituisce la definizione di “solvente organico”.

All’art. 269 si precisa che i valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e riportati nell’autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all’articolo 271, comma 18.

Nuove procedure di comunicazione vengono introdotte dall’art. 11 bis per la comunicazione del nominativo del nuovo gestore di stabilimento all’autorità competente e in caso di trasferimento di una parte di stabilimento a nuovo gestore cessionario.

All’art. 271 introdotto il nuovo comma 7 bis che dispone che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi. Si prevede inoltre che ogni 5 anni a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui si prevede l’utilizzo di dette sostanze debbano trasmettere all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione. E’ fatto inoltre obbligo ai gestori in caso di modifica della classificazione di sostanze o miscele in accordo con il presente articolo di presentare entro 3 anni dalla modifica una nuova domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle nuove disposizioni accompagnata dalla menzionata relazione.

In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 agosto 2020) in cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7 -bis , del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione prevista deve essere inviata all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da questi comunicate all’autorità competente per il controllo entro 24 ore dall’accertamento.
Il comma 10 bis introdotto all’art. 281 del D.Lgs. 152/2006 prevede per gli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall’articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell’autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall’articolo 273 -bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

All’art. 294 per gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D. Lgs. 152/2006 ora si prevede che al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, debbano essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Tale sistema deve garantire la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.

L’art. 3 del D. Lgs. 30 lug 2020 n. 102 dispone che in caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l’adeguamento alle disposizioni dell’articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, sia effettuato sulla base del primo rinnovo dell’autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/2006, entro il 1° gennaio 2025.

 
Area Legale

D.Lgs. 30 lug 2020 n. 102_Emissioni in atmosfera_modifiche
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