Il voluminoso DL 76/2020 “Decreto semplificazioni” (che consta di ben 144 pagine) contiene diverse disposizioni di modifiche e integrazione al Testo Unico in materia Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
L’ art. 13 dispone l’accelerazione dei procedimenti della Conferenza di Servizi con facoltà fino al 31 dicembre 2021 da parte delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata, richiamata dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, con rilascio delle determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 gg.;
si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione.
L’ art. 50 “Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale” introduce modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 tra cui:
- la sostituzione dell’art. 19 relativo alle “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” che ora prevede:
- trasmissione del proponente all’autorità competente dello studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV-bis;
- verifica della completezza e l’adeguatezza della documentazione da parte dell’autorità competente entro 5gg dalla ricezione dello studio preliminare ambientale e richiesta di eventuali chiarimenti e integrazioni al proponente che dovrà produrli nei successivi 15 gg. a pena di esclusione della richiesta;
- se documentazione completa pubblicazione dello studio preliminare a cura dell’autorità competente nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali;
- contestualmente comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione;
- entro 30 gg. dalla comunicazione possibilità di presentazione osservazioni da parte di portatori di interesse;
- verifica da parte dell’autorità competente se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi;
- adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 45 gg dalla scadenza. In casi eccezionali l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica;
- se decisione di assoggettabilità/non assoggettabilità del progetto a VIA, specificazione dei motivi principali alla base della decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda;
- pubblicazione integrale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, sul sito internet istituzionale dell’autorità competente;
- la sostituzione dell’articolo 20 relativo alla “Consultazione preventiva” che ora dispone che
- il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto, un confronto con l’autorità competente per definire portata e livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale e può anticipare in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente trasmette al proponente il proprio parere;
- sono disposte abbreviazioni ai tempi delle singole fasi del procedimento
- la modifica dell’art. 27 relativo al “Provvedimento unico in materia ambientale” per il quale si prevedono:
- tempi più brevi per alcune fasi del procedimento;
- convocazione della conferenza di servizi decisoria entro cinque giorni dalla verifica della completezza documentale;
- accelerazione tempistiche per richiesta integrazione documentale.
L’ art. 51 del DL 76/2020 dispone “semplificazioni in materia di VIA” per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali prevedendo:
- attesi entro il 31 dicembre 2020 DPCM, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l’individuazione di interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, rispetto ai quali verranno effettuate verifiche di assoggettabilità o meno a VIA; il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio dovrà entro 30gg dall’istanza del proponente comunicare l’esito delle proprie valutazioni;
- la durata dei provvedimenti relativi alla realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 non potranno avere durata inferiore ai 10 anni.
L’ art. 52 disciplina la “semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica” disponendo in un nuovo art. 242-ter inserito nel D.Lgs. 152/2006 che
- nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti
e infrastrutture, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area;
- si prevede la valutazione del rispetto di tali condizioni da parte dell’autorità competente nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi oppure nell’ambito della procedura di VIA dove prevista;
- ai fini del rispetto delle condizioni previste sono indicate procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati
L’ art. 53 tratta la “semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale” mentre l’art. 54 dispone “semplificazioni in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico”.
L’art. 55 dispone modifiche alla Legge 394/1991 in materia di “zone economiche ambientali” con provvedimenti e interventi che riguardano essenzialmente la gestione dei parchi.
Area Legale
DL 16 lug 2020 n.76