Ambiente: Modifiche al deposito temporaneo rifiuti-Legge 17 lug 2020, n.77

24/07/2020

Pubblicata la Legge 17 lug 2020, n.77 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

All’ art. 228-bis è stata prevista l’abrogazione dell’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti e pertanto si torna al previgente regime di gestione previsto dall'art 183 - lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 secondo il quale i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

  • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
  • in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Si segnala tuttavia che molte Regioni hanno adottato proprie Ordinanze contingibili e urgenti in base all’art. 191 del Codice dell’Ambiente, introducendo così forme straordinarie di gestione dei rifiuti sui propri territori.

Attraverso tali ordinanze, le Regioni hanno aderito alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2020 “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19”, la quale ha espressamente previsto la possibilità per le Regioni di consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2; mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.

La durata di tale Ordinanze è prevista sino alla scadenza dello stato di emergenza oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista proprio dall’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006.

Si raccomanda pertanto il confronto con le disposizioni regionali.

 

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