A fronte delle novità introdotte a livello europeo dall'11 dicembre 2020 sono diventati applicabili i termini per l'aggiornamento delle registrazioni "Reach" stabiliti dal regolamento 2020/1435/UE e dal 1° gennaio 2021 scattano le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza stabilite dal Regolamento 2020/878/UE che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle SDS.
Quest’ultimo regolamento non prevede alcun periodo transitorio ma è immediatamente efficace e impatterà sugli oneri di aggiornamento delle SDS da parte di produttori fabbricanti e di importatori UE di sostanze chimiche e miscele e produttori ed importatori UE di sostanze contenute in articoli.
Di conseguenza anche gli utilizzatori finali dal 1 gennaio sono tenuti a verificare di disporre di SDS aggiornate in accordo con il nuovo Reg. 2020/878/UE.
Schede dati non conformi potranno continuare a circolare fino al 31 dicembre 2022.
Ricordiamo che la SDS è obbligatoria in base all’art. 31(1) quando ricorrono le seguenti condizioni
- la sostanza e la miscela risponde ai criteri di classificazione del Regolamento 1272/2008 (CLP);
- la sostanza è PBT o vPvB (allegato XIII REACH);
- quando una sostanza e inclusa nella Candidate List (SVHC) (pubblicata sul sito web dell’ECHA)
La SDS è inviata a richiesta in base all’ art. 31(3)
se la miscela non è pericolosa, ma contiene:
- una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente ≥1% p/p;
- > 0.1% per canc.2, rep.1a 1b e 2, sensib. cat 1, effetti allattamento (0,2% per miscele gassose);
- una sostanza PBT o vPvB o inclusa nella Candidate List ≥0,1% p/p;
- una sostanza con limite di esposizione occupazionale comunitario
Tra le novità introdotte dal Reg.to UE 878/2020 si segnalano variazioni ai contenuti di diverse sezioni e in alcuni casi l’inserimento di sezioni aggiuntive.
In particolare i nuovi contenuti riguarderanno:
- Stima di tossicità acuta (STA) per sostanze tal quali e componenti di miscela;
- Fattori di moltiplicazione (fattori M) assegnati sulla base di dati di tossicità acquatica e biodegradabilità a sostanze altamente tossiche e miscele;
- Limiti di concentrazione specifici (Specific Concentration Limit - SCL) per sostanze e miscele
- Perturbatori endocrini o interferenti (sostanze o miscele che possono influenzare il sistema ormonale);
- Nanoforme. Si tratta di sostanze contenenti particelle di dimensioni comprese nel range 1-100 nm, con possibile incidenza sulle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze stesse, caratterizzate da forme particolari quali sfere e tubuli, che possono conferire alla sostanza che le contiene proprietà particolari, ad es. solubilità in acqua, diverso coefficiente di ripartizione ecc.)
L’obbligo di notifica delle sostanze altamente preoccupanti (SVHC Substances of Very High Concern) presenti in concentrazione superiore allo 0,1% (p/p) in articoli viene gestito, a partire dal 5 gennaio, attraverso il nuovo database dell’ECHA, SCIP - Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).
L’obbligo di notifica riguarda le aziende che vendono articoli contenenti sostanze presenti nell’elenco di sostanze candidate e che li immettono nel mercato dell’UE.
L'obbligo non si applica ai rivenditori al dettaglio che forniscono articoli direttamente al consumatore.
La banca dati SCIP, che realizza quanto disposto dalla Direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE all'Art. 9 - Prevenzione dei rifiuti ad opera della Dir. UE 2018/851), è accessibile dai consumatori e dagli operatori dei rifiuti, a partire da febbraio 2021.
Area Legale
Regolamento UE 2020_878