Ambiente: Il nuovo "Collegato Ambientale" alla legge di stabilità 2020

02/09/2020

Il Disegno di legge intitolato “Green New Deal e transizione ecologica del Paese” è il cosiddetto “collegato ambientale” alla prossima legge di stabilità (termine con cui da qualche anno si definisce la legge finanziaria) ed è stato presentato il 25 luglio, corredato da un’ampia relazione illustrativa. Contiene importanti indirizzi strategici per la tutela del nostro Paese di cui riportiamo i principali contenuti in attesa che il testo trovi definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Previsto un profondo restyling ai contenuti del D.Lgs. 152/2006.

Si tratta di una norma ordinamentale che ha per finalità l’attivazione di sistemi di controllo e monitoraggio delle attività potenzialmente inquinanti presenti sul territorio italiano con obiettivo dichiarato la protezione degli asset ambientali quali elementi strategici dello sviluppo sostenibile nazionale. Tali attività dovranno essere individuate con DM Ambiente previa intesa in Conferenza unificata entro 12 mesi dalla pubblicazione del collegato. Si prevede che monitoraggio e controllo delle situazioni di maggior impatto siano a cura del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (S.N.P.A.) e che tale ente comunichi trimestralmente i risultati a Min. Amb. e Prefetture.

Gli articoli 4 e 5 dispongono il deposito di garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività potenzialmente inquinanti e per il recupero degli eventuali costi derivanti dall’inosservanza da parte del gestore (in particolare per realizzazione e gestione impianti di trattamento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi in regime di procedure semplificate ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs n. 152/2006). Analogamente l’art. 8 determina garanzie finanziarie per le discariche, i cui importi devono essere commisurati ai costi di gestione operativa e post operativa della discarica, alla capacità autorizzata ed alla classificazione della stessa.

Eliminato all’art. 7 il limite della saturazione del carico termico ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di recupero energetico dei rifiuti, introdotto dal decreto "Sblocca Italia".

All’art. 9 viene disciplinato il fattore di pressione ambientale (F.P.A.) inteso come limite di concentrazione massima delle predette attività localizzabili nel territorio di ciascuna regione secondo criteri proposti dal Min Amb di concerto con i Ministri Sviluppo Economico, Salute e Interno, sentita la Conferenza Unificata. Il FPA concorre alla Valutazione di Impatto Ambientale.

L’art. 10 definisce il fattore di pressione per le discariche, inteso quale rapporto tra il volume autorizzato di rifiuti in discarica su unità di superficie territoriale allo scopo di regolamentare la realizzazione di nuovi impianti, l’ampliamento di quelli esistenti e la modifica dell’autorizzazione per una categoria di discarica di livello superiore. L’art. 11 richiama un nuovo criterio impeditivo per la localizzazione di discariche in funzione della natura dei terreni e della presenza di falde acquifere per consumo umano.

All’art. 12 sono previsti divieti alla localizzazione di nuovi impianti industriali soggetti a VIA/AIA nell’ambito di bacini imbriferi o su terreni carbonatici o ad elevato grado di permeabilità.

L’art. 14 fa riferimento al Database Geochimico Nazionale “DGN” dove far confluire e mettere in rete i dati della qualità delle matrici ambientali originati da indagini pubbliche.

Attenzione particolare viene riservata dagli artt. 15 e 16 a misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoro - alchiliche (PFAS) da scarichi di acque reflue con caratteristiche di persistenza e/o bio-accumulabilità e/o tossicità, nei cicli produttivi e negli scarichi, in relazioni alle quali si prevede la promozione di attività di ricerca e sviluppo per l’individuazione di alternative a tali sostanze.

L’art. 17 apporta modifiche all’art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 in materia di sostanze odorigene, per le quali si prevede un piano di monitoraggio e controllo che deve contenere una sezione dedicata, dettagliata ed adeguata alla complessità del sito, da dove sia possibile evincere la caratterizzazione delle sorgenti di emissione odorigena e della loro tipologia, le misure tecnologiche e gestionali impiegate per tenere sotto controllo le emissioni, i metodi impiegati di monitoraggio e la loro frequenza di monitoraggio nonchè le azioni previste in caso di rilascio accidentale.

All’art. 27 si precisa che i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono destinati al finanziamento dell’attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter.

Analogamente a quanto già avviene per le disposizioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro l’art. 50 introduce l’interpello ambientale al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni, imprese e privati chiarimenti in ordine agli effetti che derivano dalle norme in materia ambientale.

L’art. 60 promuove misure fiscali a sostegno della certificazione EMAS e disciplina le risorse per il Comitato ECOLABEL. Si prevede la facoltà in capo alle regioni di ridurre l’IRAP per le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS e che hanno un valore della produzione netta superiore a 35 milioni di euro.

L’articolo 61 interviene in materia di ecosostenibilità turistica prevedendo l’aggiornamento degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.

Un pacchetto di misure (artt. 80-84) è riservato alla semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, si prevedono incentivi per l’installazione di dispositivi sanitari idonei al risparmio idricomodifiche alla normativa relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (L. 257/1992) con inasprimento dell’apparato sanzionatorio, ed estensione della disciplina in materia di sicurezza alla fluoro-edenite (artt. 65-66), promozione per interventi di autoconsumo e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili, realizzazione di fotovoltaico a terra su aree classificate agricole e recuperate.

Numerose le disposizioni di cui si fa previsione in materia di territorio, parchi e aree protette (artt. 30-39), boschi, foreste e fauna (artt. 41-48), biodiversità (artt. 40, 49), dissesto idrogeologico e tutela del suolo (artt. 67-70, con riorganizzazione del metodo di programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l'attribuzione ai Presidenti delle Regioni, quali commissari straordinari, delle funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi per la salvaguardia del territorio).

Regolamenti edilizi comunali dovranno attenzionare sempre di più modalità costruttive e prescrizioni che tendano a conformare gli edifici a finalità ed obiettivi di salvaguardia ambientale. Previsti nuovi finanziamenti di progetti comunali per la mobilità sostenibile.

Il collegato dedica poi un intero titolo alle misure per l’economia circolare e gestione dei rifiuti e materiali post consumo fornendo indicazioni per la preparazione per il riutilizzo dei prodotti, la prevenzione per la produzione di rifiuti da imballaggio, la sperimentazione della raccolta differenziata del PET, l’incremento di raccolta e riciclaggio dei rifiuti alimentari da distributori automatici, la vendita di prodotti sfusi o alla spina. Attenzione particolare viene riservata alla produzione dei rifiuti nella grande e piccola distribuzione prevedendo l'utilizzo di sacchetti di carta o plastica biodegradabile e compostabile e la messa a disposizione di prodotti con vuoto a rendere.

Un importante elemento di novità (artt. 96-103) è costituito da una serie di disposizioni per il contrasto all’obsolescenza programmata dei beni di consumo, intesa come strategia di pianificazione industriale adottata dal produttore per indurre la sostituzione di un prodotto con un nuovo modello dotato di migliorie o di apparati o funzioni complementari ulteriori, immesso sul mercato in un momento successivo o come insieme di tecniche in fase di progettazione e realizzazione del prodotto per renderlo inservibile o non riparabile dopo breve tempo d’uso. In quest’ottica si prevedono modifiche alla durata della garanzia dei prodotti, disposizioni in merito alle parti di ricambio che dovranno essere disponibili per almeno 5 anni dall’acquisto del prodotto, verifiche sulla durata media dei prodotti, corsi di specializzazione per la riparazione dei beni di consumo.

Una norma prevede all’art. 104 un regime transitorio per gli impianti di compostaggio disponendo che in attesa del completamento degli impianti già̀ previsti nei piani regionali o delle province autonome, sino al 31 dicembre 2025 agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio siti su tutto il territorio nazionale sia consentito l’aumento della la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici in misura massima del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome qualora necessario.

Infine l’art. 105 assegna Delega al Governo per la riforma del Titolo V della Parte IV e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di bonifiche e di danno ambientale con previsione di decreti legislativi da adottarsi entro 18 mesi dalla pubblicazione della presente legge che dovranno definire per le Regioni gli ambiti di potestà regolamentare sulle specifiche materie, in accordo con l’art. 117 della Costituzione. Tale riforma si rende necessaria anche per armonizzare le attuali disposizioni alle Direttive di carattere europeo, a fronte di ritardi che hanno già fruttato all’Italia procedure di infrazione, e per raccordare e velocizzare procedure di bonifica riservate alle Regioni con procedure di riparazione del danno ambientale di competenza del Ministero dell’Ambiente.

Gli obiettivi attesi da tali decreti dovranno ricomprendere, tra i molti enunciati

  • la ridefinizione di procedure per la individuazione del responsabile della contaminazione (con ruolo della Provincia quale Autorità competente ad individuare il responsabile della contaminazione), per la esecuzione in danno degli interventi da parte dell’autorità pubblica e per l’esercizio dell’azione di rivalsa;
  • i criteri specifici per la definizione degli obiettivi di qualità delle matrici ambientali dei siti inquinati (secondo i livelli di concentrazione soglia di rischio – CSR) che costituiscono “livelli di accettabilità” da conseguire con la bonifica;
  • il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati mediante conclusione di accordi di programma tra soggetti privati e amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;
  • attribuzione di poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nel caso di inerzia delle pubbliche amministrazioni;
  • semplificazione dei procedimenti amministrativi per l’approvazione dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale, mediante una disciplina

speciale della conferenza di servizi;

  • razionalizzazione delle procedure amministrative ed efficacia del sistema di monitoraggio e controllo ridefinendo ruoli e competenze degli enti coinvolti;
  • disciplinare l’intervento pubblico anche nei “siti orfani” (contaminati e senza individuazione del responsabile della contaminazione o con soggetto interessato che non abbia provveduto alla bonifica);
  • garantire la partecipazione del pubblico nella formazione delle decisioni dell’Amministrazione.
 
Area Legale

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