Amianto: Azienda responsabile anche verso prestatori d’opera

Valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto_Made Hse_Gruppo MarcegagliaLa Corte di Cassazione (sentenza n°5893 del 24 marzo 2016) ha stabilito che il datore di lavoro che non adotta le adeguate misure di sicurezza atte ad impedire l’esposizione lavorativa a sostanze cancerogene, come ad esempio l’amianto, è considerato responsabile delle conseguenze subite dal prestatore d’opera, anche se quest’ultimo non è un proprio dipendente, qualora il prestatore d’opera lavori sotto la vigilanza di dipendenti dell’azienda committente, con attrezzature e su impianti da loro indicati e dunque senza una autonoma organizzazione del lavoro e senza propri mezzi.
Il caso in esame si era verificato in Lombardia, con la morte di un prestatore d’opera esposto ad amianto (aveva lavorato materiali contenenti amianto senza avere ricevuto DPI o avere avuto a disposizione sistemi di aspirazione) e deceduto per mesotelioma pleurico. Per questo caso è stato dunque condannato il datore di lavoro della ditta committente per la quale, pur non essendone dipendente, il prestatore d’opera aveva lavorato.

 

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