Cassazione Penale, Sezione IV, 26 Maggio 2015, n.22038, Pres.Bianchi
Premessa
Il caso è quello del lavoratore che elimina le barriere poste a presidio della sua sicurezza, attuando un comportamento in violazione delle disposizioni interne impartite dal DdL.
A fronte dell’infortunio occorso al Lavoratore stesso il DdL ricorre, invocando il comportamento abnorme tenuto da parte del lavoratore.
Fatto
Il Legale Rappresentante di un’azienda, viene dichiarato colpevole del reato di lesioni colpose aggravate a carico di un lavoratore, caduto al suolo mentre montava i pannelli di copertura di una pensilina e investito dalla caduta della pensilina stessa, non sufficientemente ancorata al sostegno.
Il lavoratore si era precedentemente liberato della cintura di sicurezza, che non gli consentiva di operare lungo un raggio d’azione sufficiente, incrementando a sua discrezione il diametro dei manicotti che ancoravano la pensilina.
Le operazioni di montaggio e ancoraggio della pensilina vengono definite dai Giudici di Merito come complesse, pertanto non affidabili ad un semplice operaio, ma da svolgere sotto il controllo e la responsabilità direttiva di un soggetto tecnicamente più qualificato. Inoltre, il Datore di Lavoro avrebbe dovuto fornire un’idonea dotazione di Sicurezza (ossia una cintura di Sicurezza adeguata all’estensione del raggio di azione delle operazioni da compiere).
Il DdL ha proposto ricorso alla Cassazione, denunciando l’inosservanza o erronea applicazione degli obblighi da parte del lavoratore il quale, andando contro agli ordini impartiti, ha ammesso l’abnormità del proprio comportamento.
La tendenza interpretativa del Giudice di Legittimità è quella di considerare che il lavoratore possa rispondere solo di eventi che siano conseguenza diretta della sua condotta (nesso di causalità).
La condotta abnorme del lavoratore si manifesta solo in caso di comportamento non prevedibile, assunto dal lavoratore stesso in grave violazione delle disposizioni impartite o vigenti e con la consapevolezza di neutralizzazione dei presidi antinfortunistici posti dal DdL .
Nel caso in oggetto invece, secondo il Giudice il comportamento del Lavoratore non poteva essere causa inaspettata dell’evento e non risulta essere abnorme, poiché la scelta delle dotazioni di sicurezza messe a disposizione dal DdL, risultava carente fin dall’origine. Infatti, la cintura di sicurezza era inadeguata al tipo di lavoro che il lavoratore doveva svolgere e pertanto il ricorso del DdL è stato ritenuto infondato.
Area Legale