Anomalia di macchina e ruolo del preposto

20/04/2026

Anomalia di macchina e ruolo del preposto: quando il “piccolo difetto” diventa rischio organizzativo

La Cassazione, con la sentenza n. 3538/2022, richiama con nettezza il perimetro del dovere di vigilanza del preposto: non basta attendere segnalazioni, occorre intercettare anomalie, prassi incaute e scostamenti operativi che si consolidano nel lavoro quotidiano.

Il caso mostra come un malfunzionamento apparentemente gestibile possa trasformarsi in una modalità di lavoro pericolosa, sino a sfociare nell’infortunio.

È una pronuncia di particolare interesse perché chiarisce, in chiave molto concreta, quando il controllo sulle lavorazioni diventa presidio essenziale di prevenzione.

Nell’analisi di approfondimento esaminiamo i fatti, il ragionamento della Corte e le ricadute applicative per preposti, dirigenti e organizzazione aziendale.

Concetti richiamati

  • dovere di vigilanza e di sovraintendenza delle lavorazioni;
  • compiti di controllo immediato e diretto sull'esecuzione dell'attività da parte dei lavoratori, sull'eventuale instaurarsi di prassi comportamentali incaute e quello su anomalie di funzionamento di macchinari a cui gli operatori sono addetti;
  • controllo continuativo;
  • il preposto non deve attendere la segnalazione dei lavoratori circa anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o della modifica operativa da parte degli addetti di schemi lavorativi apprestati per l'utilizzo di apparecchiature ma deve farsi parte attiva nei controlli;
  • prassi operative incaute;
  • obbligo di segnalazione al datore di lavoro

1. Riferimento della pronuncia

La sentenza riguarda la responsabilità del preposto, in cooperazione con l’RSPP, per lesioni personali colpose gravi, conseguenti a un infortunio occorso a una lavoratrice, addetta in un reparto di confezionamento settore farmaceutico, ad elevatore-alimentatore compresse. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 giugno 2019, aveva confermato l’affermazione di responsabilità del preposto, concedendo solo il beneficio della non menzione; la Cassazione ha poi dichiarato inammissibile il ricorso.

2. Fatti essenziali

La lavoratrice operava su un elevatore azionato da pulsantiera, utilizzato per sollevare una tramoggia caricata manualmente con compresse e convogliarla verso un “tramoggino” collocato sopra. Il problema tecnico era che, durante la salita, la tramoggia non si inseriva correttamente nella sede di scarico per un problema legato ad un disallineamento e ad una non corretta lettura di un fine corsa; per evitare dispersioni di materiale, gli operatori avevano preso l’abitudine di accompagnarla manualmente con una mano. Nel corso di una di queste operazioni si verificava l’azionamento involontario del pulsante di discesa, mentre la lavoratrice stava correggendo a mano l’allineamento, e ne derivava lo schiacciamento del primo dito della mano destra. La malattia ebbe durata cinque mesi, residuando postumi invalidanti.

3. Dinamica dell’accaduto

La vicenda non è stata letta dai giudici come un incidente improvviso e isolato, ma come l’esito di due fattori che si erano già stabilizzati nel reparto: da un lato una anomalia tecnica dell’elevatore, dall’altro una prassi operativa scorretta adottata dagli addetti per far funzionare comunque il ciclo produttivo. Il sopralluogo successivo all’infortunio aveva infatti confermato che la pulsantiera consentiva salita e discesa con una sola mano e che, all’atto dell’innalzamento, la tramoggia non si inseriva bene nel tramoggino; proprio per questa ragione i lavoratori la accompagnavano manualmente. L’infortunio, quindi, si colloca nella classica situazione di reparto in cui un difetto di funzionamento genera un piccolo “adattamento” operativo che finisce per essere normalizzato.

4. Responsabilità contestate dai giudici di merito

I giudici di merito hanno imputato al preposto una specifica omissione di vigilanza. In particolare, gli hanno contestato di non avere rilevato il malfunzionamento della macchina, verificato che la lavorazione veniva eseguita con una modalità incongrua, impedito quella prassi, segnalato il problema al datore di lavoro o al dirigente. La sentenza insiste sul fatto che la responsabilità non è stata costruita in modo automatico sulla sola qualifica rivestita, ma su una condotta colposa ben individuata: il mancato controllo concreto sul mezzo e sulle lavorazioni, con conseguente mancata attivazione del dovere di segnalaz

5. Elementi probatori valorizzati dai giudici

La Corte ha ritenuto decisivo che il malfunzionamento fosse, di fatto, noto nel reparto confezione. Una teste aveva riferito di conoscere il problema dell’innesto imperfetto della tramoggia nel tramoggino; un altro teste, pur negando di considerare pericolosa la macchina, aveva comunque parlato di una operatività non perfetta al fine corsa. Anche il sopralluogo di polizia giudiziaria aveva ricostruito la stessa criticità tecnica e il conseguente intervento manuale degli operatori. Questo quadro ha consentito ai giudici di escludere che si trattasse di un difetto del tutto estemporaneo o invisibile al preposto.

6. Difesa dell’imputato

Nel ricorso per Cassazione la difesa ha sviluppato tre linee principali. Con il primo motivo ha sostenuto che la colpa fosse stata affermata senza una reale verifica della prevedibilità ex ante dell’evento e che il preposto non fosse stato informato del malfunzionamento. Con il secondo ha richiamato documenti e prove che, secondo la tesi difensiva, avrebbero dovuto escludere la prevedibilità del sinistro: un verbale di sopralluogo del giugno 2013 antecedente all’infortunio, verbali di manutenzione, il libro infortuni e dichiarazioni testimoniali da cui risultava che prima del fatto non si erano verificati altri infortuni sulla macchina e che non vi erano state segnalazioni. Con il terzo motivo ha censurato il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravante.

7. Valutazione della Cassazione

La Cassazione ha respinto l’impostazione difensiva e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione è che il preposto, per la sua prossimità alle lavorazioni, ha un dovere di controllo immediato, diretto e continuativo sull’esecuzione dell’attività, sulle prassi incaute che si instaurano nel reparto e anche sulle anomalie di funzionamento dei macchinari. La Corte collega questo dovere all’art. 19 D.Lgs. 81/08 e chiarisce che l’obbligo di segnalazione delle deficienze dei mezzi non può ridursi ad attendere che siano i lavoratori ad avvertire il preposto.

8. Il principio più importante della sentenza

La parte più utile per la formazione dei preposti è questa: secondo la Cassazione, il preposto non può difendersi dicendo di non essere stato informato del problema, quando proprio la sua funzione consiste nell’ accorgersi delle anomalie di lavorazione e delle deviazioni operative che si manifestano nel reparto. La Corte aggiunge che una possibile esenzione di responsabilità sarebbe configurabile solo se sia il problema tecnico sia la modalità di lavoro imprudente adottata per aggirarlo fossero così recenti da poter ragionevolmente sfuggire al controllo continuativo del preposto. Nel caso concreto, però, i giudici hanno accertato il contrario.

9. Perché i documenti difensivi non sono bastati

La Cassazione ha ritenuto non decisivi né i verbali di sopralluogo né quelli di manutenzione né l’assenza di precedenti infortuni. Il motivo è molto chiaro: questa documentazione, anche se utile a descrivere il contesto aziendale, non prova di per sé che il preposto abbia assolto concretamente il proprio dovere di vigilanza sulle lavorazioni reali. Allo stesso modo, il fatto che non vi fossero state precedenti segnalazioni o precedenti incidenti non elimina la violazione dell’obbligo di controllo, se emerge che la macchina lavorava in modo non perfetto e che gli operatori avevano sviluppato un workaround manuale.

10. Esito finale

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre ritenuto non censurabile il giudizio sulle circostanze, richiamando il grado della colpa e la gravità del danno, evidenziando che la malattia era durata cinque mesi con postumi invalidanti residui.

Messaggio chiave

Il preposto risponde non solo quando ordina una condotta pericolosa, ma anche quando lascia consolidare in reparto una prassi correttiva insicura nata per compensare un’anomalia di macchina. In altri termini: il preposto deve intercettare il momento in cui il “piccolo difetto” diventa “modo normale di lavorare”.

Il caso è perfettamente trasferibile a contesti diversi, ad esempio del settore metalmeccanico, come nei casi di:
 
  • pressa o stampo che “chiude male” o richiede piccoli aggiustamenti manuali;
  • robot o isola automatica con disallineamenti ricorrenti;
  • taglio laser con fine corsa o posizionamento non perfetto;
  • linea di saldatura con micro-interferenze superate con gesti manuali;
  • trasportatori, navette o asservimenti che obbligano gli operatori a “dare una mano” al pezzo per far proseguire il ciclo.

La regola operativa è semplice: quando la macchina non lavora più secondo la sequenza prevista e l’operatore corregge a mano il ciclo, il problema è già del preposto.
In quel momento il preposto deve fermare la prassi, ripristinare condizioni corrette e attivare immediatamente la segnalazione tecnica e gerarchica.

Il preposto non è il semplice destinatario delle segnalazioni: è il primo presidio che deve vedere l’anomalia, capire che la lavorazione si sta deformando e impedire che il workaround diventi procedura di fatto.