Antincendio: Nuova regola tecnica per impianti produzione calore uso civile
27/11/2019
SICUREZZA ANTINCENDIO
ESTREMI
Decreto Min. Interni 8 novembre 2019
(Gazzetta Ufficiale Italiana del 21 novembre 2019, n. 273)
TITOLO E/O INQUADRAMENTO
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
Entrata in vigore: 21/12/2019
CAMPO DI APPLICAZIONE/DESTINATARI
Progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di nuova realizzazione di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
- climatizzazione di edifici e ambienti;
- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Il decreto non si applica ad:
- impianti realizzati per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale
- impianti di incenerimento
- impianti costituiti da stufe catalitiche
- impianti costituiti da apparecchi di tipo A (cioè non previsti per collegamento a camino/canna fumaria o a dispositivi di evacuazione fumi) ad eccezione di quelli per riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
SINTESI
Obiettivi del decreto sono la riscrittura dei contenuti del DM 12 aprile 1996 anche alla luce delle innovazioni tecniche intervenute, allo scopo di realizzare la prevenzione degli incendi e di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione per gli impianti indicati nel campo di applicazione in modo da:
- evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Realizzazione e gestione degli impianti dovranno avvenire secondo le procedure individuate dal Min. Sviluppo Economico del 22 gen 2008 n. 37.
E’ fatto inoltre specifico richiamo a prodotti per uso antincendio da impiegarsi nella realizzazione degli impianti, che dovranno essere identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto, accettati dal responsabile dell’attività e dal responsabile esecuzione lavori.
Non è richiesto l’adeguamento per gli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, purchè approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei VVF in base alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata.
Similmente non è richiesto l’adeguamento degli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto se di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purchè non superiore al 20% di quella esistente e purchè realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.