Com'è noto, il d.lgs. n. 106/2009, correttivo ed integrativo del d.lgs. n. 81/2008, è intervenuto in modo assai rilevante, in particolare sul testo dell’art. 26, specificando che i lavori (servizi e forniture) interni sono quelli che si svolgono dentro l’azienda, la singola unità produttiva dell’azienda stessa, nonché quelli che si realizzano nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, ma sempre che il datore di lavoro-committente “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.
Il testo della norma, recepisce una interpretazione del Ministero del lavoro in relazione all’obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenza (DUVRI), contenuta in una vecchia circolare (n. 27 del 14 novembre 2007).
Si avrà disponibilità giuridica del luogo in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo interni al ciclo produttivo aziendale, nel caso in cui il datore di lavoro-committente sia titolare del diritto di proprietà, di possesso a seguito di usufrutto, uso, locazione, comodato di beni immobili, di concessione amministrativa, essendo in grado, quindi, di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti antinfortunistici stabiliti dalla legge.
Non si avrà disponibilità giuridica del luogo quando, pur essendo quello stesso sito teatro del ciclo produttivo di un datore di lavoro, committente di attività o servizi interni, oggetto di contratti d’appalto o d’opera, questi non ne avrà il possesso, ossia non sarà in grado di ordinare, stabilire, decidere nulla che lo riguardi, non avendo, dunque, la possibilità di realizzare nel medesimo ambiente gli adempimenti antinfortunistici sanciti dalla legge e ciò in quanto altri (o nessuno) risultano esserne titolari (si veda, ad esempio, il caso del contratto di subfornitura presso terzi o di attività di servizio svolta in terreni demaniali).