Appalto non genuino o endoaziendale
11/09/2023
La giurisprudenza ha da tempo impresso una interpretazione univoca al cd “appalto non genuino”, anche a fronte della ricorrenza di situazioni che lo possono rappresentare nei suoi elementi caratteristici.
L’ “appalto autentico” si caratterizza, ai sensi dell’art. 1655 del Codice Civile, per il requisito dell’autonomia di gestione e di organizzazione da parte del DdL dell’impresa appaltatrice rispetto alle prestazioni o ai servizi da rendere nei confronti del committente, disponendo di una organizzazione che si assume autenticamente il rischio di impresa investendo in beni e forza lavoro finalizzati al raggiungimento degli scopi aziendali.
Per il subappalto valgono le stesse regole a specchio, con in più il ben noto vincolo posto dall’art. 1565 del Codice Civile per cui l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente.
Nell’ “l’appalto non genuino” prevale una direzione ed una organizzazione di fatto esterna da parte dell’impresa committente che governa la forza lavoro della impresa appaltatrice definendo in toto le modalità di esecuzione delle attività e i risultati attesi.
Può dunque aversi “appalto non genuino” quando:
- il servizio reso dall’impresa appaltatrice attraverso la propria forza lavoro è a beneficio esclusivo della committente;
- l’impresa appaltatrice non dispone di organizzazione e mezzi a sufficienza che consentirebbero, al di fuori del rapporto con la committente, di svolgere quella specifica attività;
- l’appalto non genuino sposta il rischio di impresa totalmente sulla committente che di fatto impegna la propria direzione e la propria organizzazione al fine di fornire precise indicazioni di esecuzione, partecipa in modo significativo con proprie macchine ed attrezzature alle attività previste in contratto, ma beneficia della forza lavoro dell’impresa appaltatrice per il raggiungimento delle prestazioni richieste;
- esiste una ingerenza costante da parte dei dipendenti della committente nelle modalità di adempimento delle prestazioni da parte del personale della appaltatrice;
- le attività assegnate all’esterno sono strettamente attinenti al ciclo produttivo del committente;
- la turnistica viene assegnata dalla committente;
- in capo all’appaltatore rimangono solo compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione) senza che da parte sua vi sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né l’assunzione di un reale rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cfr. Sent. Cass. Civile 21 luglio 2006, n. 16788; Cass. Civile 27 gennaio 2021 n. 1754; Ordinanza Cassazione Civile Sez. Lavoro 3 novembre 2022 e 16 febbraio 2023 n. 4828).
Il contratto di somministrazione resta dunque l’unica fattispecie contrattuale legale con cui si può realizzare l’appalto di prestazioni di manodopera.
Tale orientamento è in linea anche con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1571 del 2018 che, in coerenza con la precedente pronuncia della Corte di Cassazione Civile n. 3178 del 2017, ha richiamato gli indici sintomatici degli appalti illeciti:
a) richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
b) inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente per integrare personale interno senza che tali nuove maestranze abbiano un preciso know-how;
c) identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
d) proprietà delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività in capo al committente;
e) organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso le proprie articolazioni territoriali, svolge un costante lavoro di verifica ed accertamento sul rispetto delle condizioni contrattuali definite tra Committente e imprese appaltatrici e sub-appaltatrici. Con Circolare n. 10/2018 si è espresso in merito alle situazioni di appalti non genuini, rivolgendo principalmente l’attenzione su inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto e per individuare situazioni di pseudo-appalto con possibilità di attivazione di provvedimenti di diffida accertativa.
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