Il 31 dicembre 2016 termina il periodo di deroga introdotto dal Reg (UE) 517 del 16/04/2014 per l’esclusione dal controllo periodico delle perdite e tenuta dei Registri per le apparecchiature con un quantitativo di F-gas inferiore a 3 kg, ma superiore o uguale alla soglia di 5 ton di CO2 equivalente introdotta dallo stesso Regolamento (le suddette soglie raddoppiano rispettivamente a 6 kg di F-gas e 10 ton di CO2 equivalente in caso di apparecchiature ermeticamente sigillate ed etichettate come tali).
Pertanto, a partire dal 1 Gennaio 2017, tutte le apparecchiature contenenti F-gas in quantità maggiore o uguale a 5 ton di CO2 equivalente (10 ton in caso di apparecchiature ermeticamente sigillate ed etichettate come tali) dovranno essere munite di Registro apparecchiatura ed essere sottoposte al controllo delle perdite con frequenza conforme al Reg (UE) 517/2014.
A titolo di esempio si prenda in considerazione un’apparecchiatura fissa di condizionamento contenente 2,9 kg di gas R407C (< 3 kg), corrispondenti a 5,14 ton di CO2 equivalente (> 5 ton CO2 equivalente).
A partire dal 01/01/2017 tale apparecchiatura dovrà essere munita di Registro e sottoposta a controlli delle perdite con frequenza almeno annuale (ogni due anni se dotata di sistema di rilevamento delle perdite).