Archiviazione del provvedimento di sospensione dell'attività: Nota INL n. 642 del 6 aprile 2023
17/04/2023
Nota INL n. 642 del 6 aprile 2023
(a complemento di quanto previsto con Circ. INL 3/2021)
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 642/2023 ha fornito ulteriori indicazioni interpretative circa l’articolo 14 del D.Lgs. 81/08, relativo a provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, articolo che tratta della sospensione in base agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Per meglio inquadrare quanto ora disposto richiamiamo quanto già normato.
Quando viene adottato il provvedimento
L’ intervento di sospensione dell’Ispettorato Territoriale del lavoro (ITL) ricorre quando:
- almeno il 10 % dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- i lavoratori sono inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa (preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro da parte del committente mediante modalità informatiche);
- in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I D.Lgs. 81/08.
A cosa si riferisce il provvedimento
Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I al D.Lgs. 81/08. Unitamente al provvedimento di sospensione l’ITL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la Pubblica Amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. E’ inoltre prevista comunicazione all’ANAC.
Il provvedimento di sospensione è adottabile anche dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente per violazioni in materia di prevenzione incendi o dall’ATS nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.Condizioni per la revoca del provvedimento sono:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
Emissione del decreto di archiviazione disposto dal giudice penale
La nota ora richiama diverse ipotesi di emissione del decreto di archiviazione del provvedimento di sospensione
- Caso 1) L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni accertate può avvenire a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, e comporta la decadenza dei provvedimenti, fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera a) dell’art. 14 (relative alla regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria) e d) (relative alle ipotesi di lavoro irregolare, con previsione di pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e di 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari).
- Caso 2) Il provvedimento di sospensione è stato adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, senza che sia intervenuta istanza di revoca del provvedimento da parte del DdL, l’ emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento sospensivo, non si prevedono ulteriori provvedimenti da parte dell’ITL. In questo caso l’ITL è tenuto a dare comunicazione all’ANAC e al Min. Infrastrutture e Mobilità sostenibili del decreto di archiviazione per la revoca del provvedimento interdittivo a contrattare con la PA e le stazioni appaltanti.
- Caso 3) In caso di provvedimento di sospensione non revocato dall’ITL ma decaduto ai sensi del comma 16 per emissione del decreto di archiviazione per estinzione delle contravvenzioni è consentita la ripresa delle attività da parte del DdL.
- Caso 4) Per reati a condotta esaurita (cioè nel caso di reati in cui l'obbligato non sia più nel potere di far cessare lo stato di antigiuridicità, già determinato dalla condotta commissiva ed omissiva che ha leso in modo definitivo l'interesse tutelato dalla norma o nei casi di reati non più suscettibili di sanatoria o regolarizzazione) il decreto di archiviazione disposto dal magistrato determina la decadenza del provvedimento di sospensione e il contravventore è ammesso al pagamento dell’ammenda pari ad ¼ del massimo edittale.
- Caso 5) Il provvedimento di sospensione viene revocato su istanza di parte ai sensi del comma 11 dell’art. 14 e a seguito di pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta dal contravventore. In questo caso a seguito dell’emissione del decreto di archiviazione il Ddl sarà tenuto all’obbligo di versamento anche della quota residua dovuta maggiorata del 5%.