ASR Formazione salute e sicurezza del 17 aprile e le critiche di Confindustria
30/06/2025
La nota di Confindustria che alleghiamo analizza criticamente l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che riforma organicamente il sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 146/2021. Di seguito si espongono in forma sintetica le principali osservazioni e criticità rilevate.
1. Clausola di salvaguardia e rischio di disomogeneità normativa
L’inserimento di una clausola che consente a Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli genera incertezza applicativa e rischia di compromettere l’uniformità nazionale della disciplina. Confindustria evidenzia come tale apertura, in assenza di precisi limiti soggettivi e oggettivi, potrebbe legittimare difformità tali da vanificare l’effetto armonizzatore dell’Accordo, con ricadute in termini di responsabilità penale diversificate sul territorio e conseguente incertezza per le imprese plurilocalizzate.2. Critiche ai criteri di accreditamento dei soggetti formatori
La nota denuncia la scarsa selettività del Repertorio degli organismi paritetici, che consente l’accesso anche a soggetti non pienamente rappresentativi. Confindustria sollecita la creazione di un nuovo elenco nazionale basato su criteri stringenti e valorizza la possibilità per le proprie associazioni di categoria di erogare formazione senza necessità di accreditamento ulteriore, in quanto già in possesso dei requisiti previsti.3. Modalità di erogazione della formazione e riconoscimento della videoconferenza
L’equiparazione della videoconferenza sincrona alla formazione in presenza, come prevista dall’Accordo, viene accolta positivamente da Confindustria, poiché risponde all’esigenza di flessibilità e modernizzazione dei percorsi formativi.
Tuttavia, la nota critica l’indicazione normativa richiamata nel testo dell’Accordo, considerata imprecisa: si fa riferimento alla legge 52/2019, mentre il corretto riferimento è all’art. 9-bis del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.
Confindustria chiarisce che la videoconferenza sincrona, nei limiti individuati (esclusione delle attività che richiedono addestramento o prova pratica), può costituire una valida alternativa alla presenza fisica, in linea con il principio di effettività e adattabilità della formazione.
Rimane tuttavia necessario definire con maggiore chiarezza l’ambito di applicazione delle diverse modalità (formazione in presenza, e-learning e videoconferenza) con particolare attenzione ai casi in cui la componente pratica o l’interazione diretta risultino elementi imprescindibili per garantire l’efficacia formativa.4. Rilevanza strategica del nuovo obbligo formativo per il datore di lavoro
La previsione di un corso obbligatorio specifico per i datori di lavoro costituisce una svolta culturale prima che normativa.
Confindustria ne riconosce l’importanza nel rafforzare la consapevolezza del ruolo datoriale, ma evidenzia alcune incertezze interpretative: ad esempio, l’assenza di una regolazione esplicita per i delegati ex art. 16 D.Lgs. 81/2008, i quali, pur potendo esercitare molte delle funzioni attribuite al datore di lavoro (salvo la nomina del RSPP e la redazione del DVR), non sono inclusi tra i destinatari dell’obbligo formativo specifico previsto dal nuovo Accordo.
Tale omissione genera dubbi interpretativi circa l’estensione dell’obbligo anche a tali figure, spesso centrali nell’organizzazione della sicurezza aziendale, e apre la questione sull’opportunità di prevedere un percorso formativo mirato o di considerare il completamento della formazione da dirigente o preposto come requisito sufficiente. Inoltre, viene sottolineata la necessità di riconoscere l’esonero per chi abbia già assolto a percorsi formativi equivalenti (es. RSPP con moduli A e B), al fine di evitare sovrapposizioni didattiche e oneri inutili.5. Ruolo e formazione del preposto
L’Accordo recepisce le modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 e potenzia il ruolo del preposto come figura di vigilanza attiva.
La formazione specifica e l’aggiornamento biennale rafforzano la funzione esecutiva e di controllo del preposto, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilità datoriale per omessa vigilanza.
Confindustria valuta positivamente tale sviluppo, ma chiede chiarimenti su alcune condizioni operative, in particolare nei contesti di appalti, distacchi e somministrazioni di lavoro. In tali casi, infatti, risulta poco chiaro chi debba garantire e verificare la formazione del preposto e in quale misura si applichino gli obblighi al personale temporaneamente assegnato o operante presso un’unità produttiva diversa da quella di appartenenza.
Tali criticità organizzative e giuridiche necessitano di risposte precise per evitare sovrapposizioni di responsabilità tra azienda appaltatrice, impresa utilizzatrice e datore di lavoro formale del preposto, assicurando nel contempo uniformità di trattamento e rispetto degli obblighi formativi previsti.6. Formazione pratica e break formativi
Tra le innovazioni più significative vi è il riconoscimento dei cosiddetti "break formativi", ovvero sessioni brevi di formazione on the job.
Questa modalità, richiesta da Confindustria, rappresenta una concreta applicazione del principio di efficacia formativa, in quanto consente di legare l’apprendimento al contesto operativo reale. È però essenziale, secondo la nota, chiarire i criteri documentali e organizzativi che rendono tale formazione validamente tracciabile e verificabile.7. Verifica dell’efficacia della formazione
L’introduzione della verifica di efficacia durante l’attività lavorativa è valutata con favore.
Confindustria sottolinea la necessità di integrare tale verifica con l’attività di controllo del preposto, valorizzando strumenti quali le checklist comportamentali.
Tali strumenti possono assolvere contemporaneamente alla funzione di controllo operativo e di riscontro dell’efficacia della formazione ricevuta.8. Riconoscimento dei crediti formativi pregressi
Confindustria esprime apprezzamento per l’accoglimento della richiesta di evitare duplicazioni, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi pregressi.
Tuttavia, viene segnalata una certa confusione sistematica tra le disposizioni della parte V (crediti tra ruoli) e della parte VII (formazione pregressa per lo stesso ruolo), richiedendo una razionalizzazione normativa.9 Clausola di invarianza finanziaria
L’introduzione della clausola di invarianza finanziaria, richiesta dal MEF, viene criticata in quanto rischia di vanificare gli effetti pratici dell’Accordo per la Pubblica Amministrazione, che potrebbe non disporre delle risorse per adempiere ai nuovi obblighi formativi (es. datori di lavoro pubblici).
Tale clausola, formalmente intesa a garantire che l’attuazione dell’Accordo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rivela contraddittoria rispetto all’estensione dei doveri formativi prevista, in particolare l’obbligo formativo per i datori di lavoro.
Confindustria evidenzia come, in assenza di stanziamenti aggiuntivi, le amministrazioni pubbliche potrebbero trovarsi nella concreta impossibilità di assicurare l’adempimento tempestivo degli obblighi, determinando un’applicazione disomogenea tra settore pubblico e privato.
Il rischio è quello di creare una disparità sostanziale: mentre le imprese private saranno tenute a farsi integralmente carico dei costi della formazione, gli enti pubblici potrebbero disattendere gli obblighi per carenza di fondi. Ciò vanifica l’uniformità dell’impianto formativo e mina la coerenza dell’intervento normativo in materia di sicurezza sul lavoro.10. Considerazioni conclusive
Confindustria riconosce nel nuovo Accordo un passo avanti verso un modello formativo più aderente alle esigenze concrete del lavoro e più coerente con l’impostazione organizzativa della prevenzione.
Tuttavia, evidenzia la necessità di ulteriori chiarimenti applicativi da parte del Ministero del lavoro, al fine di evitare difformità interpretative e applicative che potrebbero compromettere l’efficacia del nuovo impianto regolatorio.