AUA: modifiche non sostanziali e volture
07/01/2020
La Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL n.51 del 16 dicembre 2019 S.O. la DGR 9 dicembre 2019 n. XI/2606 che titola “Nuove disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti inerenti le modifiche non sostanziali e le volture dell’autorizzazione unica ambientale (AUA)”.
Si tratta di una delibera che si riallaccia principalmente al DPR 59/2013 che disciplina l’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale relativi a PMI e per impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale nonchè al DPR 160/2010, Regolamento per la semplificazione e il riordino dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Motivo del provvedimento è il riscontro in Regione di diffuse modalità disomogenee per la gestione di procedimenti di voltura e modifica non sostanziale dell’AUA. Pertanto è stato disposto che
- le istanze di rilascio, rinnovo e modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune ove ha sede lo stabilimento attraverso piattaforme telematiche che abbiamo implementato la modulistica regionale unificata e che siano conformi alle specifiche tecniche per l’interoperabilità;
- tutti gli Enti coinvolti nel procedimento possano disporre, in attesa dell’implementazione informatica richiesta e in via sussidiaria fino al 30 giugno 2020, delle funzionalità della piattaforma Procedimenti Servizi RL (ex MUTA);
- a partire dal 1 luglio 2020 le domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale dell’AUA dovranno essere presentate al SUAP attraverso piattaforme telematiche che abbiamo implementato le modulistiche regionali e che siano interoperabili con la piattaforma Procedimenti Servizi RL;
- fino a tale data le istanze e comunicazioni relative ai suddetti procedimenti dovranno essere trasmesse direttamente all’Autorità competente, secondo le modalità da queste stabilite e le attuali disposizioni regionali
L’Allegato tecnico alla Delibera prevede in particolare disposizioni per le richieste di VOLTURE e MODIFICHE NON SOSTANZIALI presentate dal Gestore di stabilimento a cui è intestato il provvedimento autorizzativo (AUA) e le relative procedure in carico ai SUAP.
Per le VOLTURE:
- nel caso intervengano variazioni nella denominazione del soggetto cui è esplicitamente intestato il provvedimento AUA di uno stabilimento in esercizio ed in assenza di modifiche impiantistiche, occorre, da parte del nuovo Gestore, formalizzare una istanza di voltura tramite il canale telematico in uso al SUAP competente per territorio;
- dove intervenissero anche modifiche tecniche o impiantistiche, o comunque richieste di variazioni rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento esistente (es. prescrizioni, relazione tecnica, planimetrie, schemi impiantistici), il procedimento non è più connotabile come semplice “voltura”, ma sarà necessario procedere con istanze di modifica o nuovo impianto, da valutarsi caso per caso in funzione delle tipologie di intervento;
- il SUAP provvederà a verifica formale dell’istanza, trasmissione a Provincia o Città metropolitana e soggetti competenti, ritrasmissione al Gestore e caricamento del provvedimento finale su piattaforma al fine di alimentare il registro regionale AUA e il fascicolo di impresa.
Per le MODIFICHE NON SOSTANZIALI:
- tutte le modifiche non sostanziali di un’Autorizzazione Unica Ambientale a partire dal 1 luglio 2020 dovranno essere trasmesse in modalità telematica con le medesime piattaforme messe a disposizione dai SUAP per la gestione dei procedimenti AUA;
- la comunicazione completa di tutti i relativi allegati dovrà essere inoltrata in automatico dalla piattaforma senza che il SUAP intervenga nel procedimento alla Provincia/Città Metropolitana quale autorità competente;
- trattasi di comunicazione e pertanto decorsi 60 gg. dalla presentazione il procedimento si considera concluso nella forma del silenzio-assenso salvo che l’Autorità competente valuti la modifica come sostanziale dandone opportuna comunicazione al gestore per la presentazione di una nuova istanza di modifica sostanziale ai sensi dell’art. 4 c. 1 del DPR 59/2013.
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