Con la sentenza del Consiglio di Stato del 14 aprile 2016 n°1487, si ribadisce la possibilità di diffida e contestuale sospensione dell’attività di un’azienda che non rispetta le prescrizioni dell’AIA.
Nel confermare l’orientamento del TAR, il Consiglio di Stato spiega che possono esistere casi particolarmente gravi, per i quali non si applica lo schema procedurale diffida/sanzione, previsto dall’art.29-decies D.Lgs.152/06, ma nei quali il suddetto decreto ammette anche la possibilità che l’Ente di Controllo applichi la diffida e la contestuale sospensione dell’attività.