Azione di regresso

Contegno delittuoso del datore di lavoro o di un suo dipendente nella causazione del danno conseguente all'infortunio ovvero alla malattia professionale, legittima l'Inail ad agire nei suoi confronti attraverso un'apposita azione di regresso.
Dal vittorioso esperimento di tale azione da parte dell'ente assicuratore sorge l'obbligo per il datore di lavoro di rimborsare all'Inail l'importo delle indennità corrisposte all'assicurato, ritenendosi che le prestazioni erogate al soggetto leso per un contegno datoriale penalmente rilevante non possano essere considerate coperte da contribuzione previdenziale.
L'azione di regresso è autonoma rispetto all'azione risarcitoria che possa eventualmente venire promossa dall'assicurato contro il responsabile civile per la refusione del maggior danno e si prescrive in tre anni decorrenti dal momento in cui la sentenza penale sia divenuta irrevocabile.
Peraltro, il responsabile del danno, in sede di azione di regresso, non è legittimato a opporre all'Inail, che abbia corrisposto la rendita all'assicurato, l'inesistenza dei presupposti di fatto di tale erogazione, attenendo tale eccezione al contenuto, di rilievo pubblicistico, del rapporto assicurativo, cui è estraneo il soggetto responsabile dell'evento dannoso.