Caduta a seguito di cedimento di una copertura non pedonabile. La non responsabilità dei committenti

24/02/2025

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1223 del 13 gennaio 2025 ha concluso una vicenda giudiziaria complessa relativa a un grave infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere edile. La Suprema Corte ha confermato l'assoluzione degli imputati, rappresentanti della società committente, per non aver commesso il fatto, rigettando i ricorsi delle parti civili. La pronuncia appare anomala in quanto, nonostante la presenza di più imprese sul cantiere e di evidenti rischi di caduta da una copertura non pedonabile, non è stata ritenuta configurabile la responsabilità diretta dei committenti per l'omessa nomina del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP) e in Esecuzione (CSE) e per la mancata predisposizione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Ma dobbiamo ricordare che la Suprema Corte è giudice di legittimità.
 
La Corte ha giustificato la decisione sostenendo che, pur essendo raccomandabile la nomina di tali figure, la responsabilità civile e penale del committente richiede un nesso causale dimostrabile tra le omissioni e l'infortunio, elemento non provato nel caso specifico. Inoltre, è stato rilevato che la ditta appaltatrice possedeva, sulla carta, le competenze richieste, escludendo una colpa grave dei committenti. La sentenza, pur ribadendo l'importanza delle misure di sicurezza, ha evidenziato i limiti della normativa vigente nella qualificazione automatica della responsabilità in capo ai committenti in situazioni simili.

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 13 gennaio 2025, n. 1223 “Caduta dalla copertura non pedonabile”

La Corte Suprema di Cassazione si è espressa in Sezione Terza Penale con sentenza n. 1223 depositata il 13 gennaio 2025 con una sentenza che ha concluso, dopo un ulteriore rinvio davanti a Giudice di Appello in sezione rinnovata, una vicenda giudiziaria complessa relativa a un grave infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere edile. La Suprema Corte ha confermato l'assoluzione degli imputati, rappresentanti della società committente, per non aver commesso il fatto, rigettando i ricorsi delle parti civili. La pronuncia appare anomala in quanto, nonostante la presenza di più imprese sul cantiere e di evidenti rischi di caduta da una copertura non pedonabile, non è stata ritenuta configurabile la responsabilità diretta dei committenti per l'omessa nomina del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP) e in Esecuzione (CSE) e per la mancata predisposizione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Ma dobbiano ricordare che la Suprema Corte è giudice di legittimità. Andiamo dunque per gradi e ricostruiamo passo passo la vicenda per comprenderne i dettagli.

1. Giudizio di Primo Grado e relative motivazioni (Tribunale)

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 7 dicembre 2016, ha assolto C.C. e D.D. dal reato ascritto, ritenendo non dimostrata la loro responsabilità diretta nell'omissione delle misure di sicurezza. La motivazione ha evidenziato che non vi erano elementi sufficienti a provare un nesso causale tra le omissioni contestate e l'infortunio.

2. Giudizio di Secondo Grado e relative motivazioni (Corte d’Appello)

La Corte d’Appello di Brescia, ribaltando il verdetto di primo grado, ha condannato gli imputati agli effetti civili. La Corte ha motivato tale decisione evidenziando una condotta negligente da parte dei committenti, i quali non avevano effettuato un’adeguata verifica preliminare sull’idoneità tecnica e professionale dell’impresa appaltatrice, come richiesto dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Tale verifica, secondo la Corte, avrebbe dovuto comprendere sia l’analisi delle competenze tecniche necessarie per i lavori in quota sia la predisposizione di misure preventive attraverso un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’omissione di tali obblighi aveva lasciato il cantiere privo di strumenti organizzativi e operativi fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori, configurando una responsabilità civile per mancata vigilanza.

3. Prima pronuncia della Corte di Cassazione e motivi del rinvio alla Corte d’Appello

Il ricorso in Cassazione la prima volta è stato presentato dagli imputati, C.C. e D.D., contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che li aveva condannati agli effetti civili.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli imputati, ha annullato la precedente sentenza di secondo grado e disposto il rinvio alla Corte d’Appello di Brescia poiché ha riscontrato un vizio di motivazione nella condanna agli effetti civili. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che il giudice d’appello non aveva adeguatamente argomentato il nesso causale tra le presunte omissioni dei committenti (mancata nomina del CSP e del CSE e assenza del PSC) e l’infortunio subito dal lavoratore. Inoltre, è stato osservato che la Corte d’Appello aveva ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado senza rinnovare l’istruttoria, in violazione dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., che impone la riapertura del dibattimento in caso di modifica della decisione sui fatti rilevanti. Il rinvio è stato quindi disposto per consentire una nuova valutazione degli elementi probatori e una motivazione conforme ai principi di diritto.

4. Giudizio del Giudice del Rinvio (Corte d’Appello)

Nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello ha ribadito l'assoluzione degli imputati, affermando che non vi erano elementi per provare una loro negligenza specifica o una correlazione causale tra le omissioni contestate e l'infortunio.
La Corte ha ulteriormente sottolineato che, pur essendo raccomandabile l'adozione di misure preventive come la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione (CSP) e del Coordinatore per l'Esecuzione (CSE) nei casi di lavori in quota con presenza di più imprese, la responsabilità dei committenti non può essere automatica e deve essere sempre supportata da una verifica specifica degli obblighi violati.

5. Sentenza definitiva della Corte di Cassazione e motivazioni

La seconda volta, i ricorsi in Cassazione sono stati presentati dalle parti civili, A.A. e B.B., contro la sentenza della Corte d’Appello emessa a seguito del rinvio. Le motivazioni principali dei ricorsi erano le seguenti:
 
  • Violazione di legge (artt. 15 e 90 del D.Lgs. 81/2008): Le parti civili hanno contestato la decisione di escludere la responsabilità dei committenti, sostenendo che questi avevano omesso obblighi fondamentali come la nomina del CSP e del CSE e la predisposizione del PSC.
  • Vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.): È stata sollevata l’insufficienza della motivazione nel rigetto delle responsabilità dei committenti per non aver vigilato sulla sicurezza in cantiere.
  • Omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: Le parti civili hanno lamentato che non fossero state assunte ulteriori prove decisive necessarie per chiarire le responsabilità degli imputati.
  • Nullità per difetto di notificazione (artt. 627 e 587 c.p.p.): È stato evidenziato che il decreto di citazione a giudizio non era stato notificato correttamente a tutti i coimputati.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1223 del 13 gennaio 2025, ha rigettato i ricorsi confermando la sentenza di assoluzione degli imputati. Le motivazioni principali sono state:
 
  • Esclusione del nesso causale: non è stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità diretta dei committenti per l'omessa nomina dei coordinatori.
  • Idoneità dell'impresa appaltatrice: la visura camerale della società appaltatrice non indicava inidoneità tecnica tale da rendere necessaria un'ulteriore verifica.
  • Inapplicabilità dell'obbligo di rinnovazione: l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale non sussiste quando il giudice d'appello conferma una sentenza di proscioglimento.

6. Esito del Procedimento

  • Rigetto dei ricorsi delle parti civili.
  • Conferma della sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
  • Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

7. Risarcimento della vittima

La vittima A.A. è stata risarcita ai sensi degli obblighi civili previsti, come stabilito dalla sentenza di secondo grado. Tuttavia, non sono stati attribuiti ulteriori danni o responsabilità penali ai committenti, poiché è stata esclusa la loro colpa diretta.

8. Osservazioni finali

La sentenza offre una chiara interpretazione del principio secondo cui il committente è responsabile solo se dimostrato un nesso causale diretto tra le omissioni e l'evento lesivo. Tale orientamento sottolinea l'importanza di un'accurata qualificazione della posizione di garanzia, che non può essere attribuita in modo automatico.
Il caso evidenzia, tuttavia, la necessità di ricorrere di prassi alla nomina delle figure del CSP e del CSE, soprattutto in contesti come i lavori in quota con rischi connessi al cedimento dei piani di calpestio. Tali misure preventive rappresentano uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza nei cantieri e ridurre il rischio di incidenti. La Suprema Corte ha rimarcato che, sebbene queste nomine siano obbligatorie in presenza di determinati requisiti normativi, la loro mancata adozione può dar luogo a responsabilità solo in presenza di un nesso causale dimostrabile con l'evento dannoso.
Il Giudice del rinvio, infine, ha evidenziato che, pur non essendoci in questo caso responsabilità penale accertata, il ricorso a strumenti come il PSC e alla verifica rigorosa delle imprese coinvolte resta una best practice irrinunciabile per i committenti al fine di adempiere compiutamente ai propri obblighi di vigilanza e prevenzione.
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