Calcolo del "danno patrimoniale" da parte dell'INAIL

Il calcolo del danno patrimoniale da parte dell'INAIL si riferisce principalmente all'incapacità lavorativa permanente o temporanea della vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale e segue i criteri stabiliti dal DPR n. 1124/1965 e dal D.Lgs. n. 38/2000.
L'INAIL fornisce un indennizzo che tiene conto sia dell'invalidità permanente che della temporanea, valutando la ridotta capacità lavorativa della vittima.

Indennizzo per inabilità temporanea

Se l'infortunio o la malattia professionale comporta un'incapacità temporanea al lavoro, l'INAIL riconosce una rendita temporanea per il periodo in cui il lavoratore è impossibilitato a svolgere la propria attività.
Durante questa fase:

L'INAIL indennizza il lavoratore dal quarto giorno successivo all'evento fino alla ripresa dell'attività lavorativa o fino alla stabilizzazione dei postumi.

L'indennizzo corrisponde a una percentuale della retribuzione media giornaliera del lavoratore:
  • 60% per i primi 90 giorni di inabilità temporanea.
  • 75% per i giorni successivi.

Indennizzo per inabilità permanente

Quando l'infortunio o la malattia comportano una invalidità permanente, l'INAIL riconosce una rendita commisurata alla ridotta capacità lavorativa del soggetto.
La rendita è calcolata in base a:

La percentuale di invalidità valutata sulla base di tabelle specifiche.
 
  • Se l'invalidità è inferiore al 6%, non viene riconosciuto alcun indennizzo.
  • Se l'invalidità è compresa tra il 6% e il 15%, viene corrisposto un indennizzo in capitale (una somma forfettaria).
  • Se l'invalidità è superiore al 16%, viene riconosciuta una rendita mensile vitalizia.

Formula per la rendita in caso di inabilità permanente

La rendita viene calcolata tenendo conto di:

Retribuzione annua del lavoratore (basata su media degli ultimi 12 mesi di retribuzione).
Percentuale di riduzione della capacità lavorativa, come risultante dalle tabelle INAIL.
La rendita è proporzionata alla perdita della capacità lavorativa, con una distinzione tra danno biologico (legato alla sofferenza fisica e psichica) e danno patrimoniale (legato alla perdita della capacità di produrre reddito).

Indennizzo per danno patrimoniale da inabilità lavorativa

In caso di invalidità permanente, l'indennizzo patrimoniale riguarda la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, cioè l'abilità del lavoratore di svolgere la sua professione.
 
Se la perdita è superiore al 16%, l'INAIL calcola la rendita considerando:
 
La retribuzione annua del lavoratore.
La percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica.
La proporzione di retribuzione annua da indennizzare, basata sul grado di invalidità.
 
Ad esempio, se un lavoratore con una retribuzione annua di €30.000 ha subito un’invalidità permanente del 20%, la rendita annuale che l’INAIL corrisponde sarà proporzionata a tale riduzione di capacità lavorativa.

Esclusioni e limiti

Il danno patrimoniale coperto dall'INAIL si riferisce solo alla perdita di capacità lavorativa, e non copre altre forme di danno come le spese mediche non rimborsabili o il danno morale.
La vittima può richiedere il risarcimento del danno differenziale per coprire quelle voci non ristorate dall'INAIL, come i costi medici non coperti o altri danni patrimoniali indiretti.
 
Esempio di calcolo
 
Supponiamo che un lavoratore con una retribuzione annua di €30.000 subisca una riduzione del 20% della capacità lavorativa:
 
Il 20% di €30.000 è €6.000.

Questa cifra rappresenta la quota annuale della rendita che l'INAIL corrisponde come risarcimento per il danno patrimoniale derivante dall'incapacità lavorativa permanente.

Meccanismo di rivalsa

Nel caso in cui il datore di lavoro sia responsabile dell’infortunio per mancato rispetto delle misure di sicurezza, l'INAIL può agire in rivalsa contro il datore di lavoro per recuperare le somme pagate al lavoratore infortunato.
Quindi, l'INAIL copre il danno patrimoniale entro i limiti della ridotta capacità lavorativa del lavoratore, ma le spese mediche e altri danni non coperti possono essere richiesti al datore di lavoro tramite un'azione di risarcimento civilistico.
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