Caldo eccessivo e tutela dei lavoratori

05/08/2024

Il messaggio INPS n. 2736 del 26.07.2024 tratta delle misure di tutela per i lavoratori in caso di caldo eccessivo, fornendo indicazioni specifiche per la presentazione delle istanze di integrazione salariale e i criteri per la valutazione delle stesse. Di seguito si fornisce un'analisi dettagliata dei contenuti.

Strumenti di tutela per i lavoratori in caso di caldo eccessivo

Il messaggio prevede due principali strumenti di tutela:
 
  • Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO): può essere richiesto per la sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa di temperature elevate. La causale da utilizzare è "evento meteo" per "temperature elevate".
  • Assegno di Integrazione Salariale al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali: analogamente al CIGO, può essere richiesto per le medesime ragioni climatiche.

Cosa può fare il Datore di Lavoro

Il datore di lavoro può richiedere l'integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione delle attività lavorative dovute al caldo eccessivo, seguendo questi passaggi:
 
  1. Redigere una relazione tecnica: Deve attestare la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate e riportare gli estremi di eventuali ordinanze pubbliche che hanno disposto tali misure.
  2. Presentare l'istanza di integrazione salariale: Specificando la causale "evento meteo" per "temperature elevate" e fornendo tutte le informazioni richieste.
  3. Non allegare bollettini meteo: L’INPS acquisisce d’ufficio i bollettini meteo necessari.

Circostanze per la richiesta di CIG e tempistiche

Le circostanze per la richiesta di CIGO includono:
 
  1. Temperature superiori a 35° centigradi: Quando le temperature risultano superiori a questo limite.
  2. Temperature percepite elevate: Anche con temperature inferiori a 35°, se la temperatura percepita dai lavoratori è maggiore a causa di fattori come l'esposizione al sole, utilizzo di macchinari che generano calore o strumenti di protezione che aumentano la sensazione di caldo.
  3. Ordinanze della pubblica autorità: Se vi sono ordinanze che dispongono la sospensione o riduzione delle attività lavorative per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori.
La richiesta deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Presentazione della richiesta

La richiesta di integrazione salariale va presentata:
 
  • All’INPS: Direttamente, indicando tutti i dettagli richiesti nella relazione tecnica.
  • Comunicazione sindacale: Il datore di lavoro deve comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.
Le indicazioni fornite si applicano anche alle lavorazioni al chiuso in assenza di sistemi di ventilazione o raffreddamento adeguati e al lavoro agricolo, secondo la disciplina della cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).


 
Messaggio INPS n. 2736 del 26.07.2024_Riduzione lavoro per caldo eccessivoMessaggio INPS n. 2736 del 26.07.2024_Riduzione lavoro per caldo eccessivo
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