Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
E’ un meccanismo proposto dall'Unione Europea per ridurre il rischio di "fuga di carbonio" e garantire la parità di condizioni per le industrie europee soggette a normative ambientali rigorose rispetto ai concorrenti stranieri che operano in paesi con standard meno stringenti.
Il CBAM mira a applicare un'equità ambientale, impiegando dazi sul carbonio ai prodotti importati nell'UE, valutando e applicando un costo per le emissioni di carbonio associate alla produzione di quei beni. Questo meccanismo tende a ridurre l'impatto delle politiche climatiche meno rigorose al di fuori dell'UE, aiutando a prevenire un trasferimento delle attività industriali e delle relative emissioni di CO2 verso paesi con standard ambientali più deboli.
I principi fondamentali del CBAM includono:
Valutazione delle emissioni di carbonio: Si prevede di calcolare le emissioni di carbonio associate alla produzione di beni importati. Queste valutazioni si basano su standard specifici o calcoli delle emissioni associate al processo produttivo.
Imposta sul carbonio: I dazi sono applicati in base alle emissioni di carbonio calcolate. Pertanto, i produttori esteri che non rispettano gli standard ambientali dell'UE sono soggetti a dazi aggiuntivi in proporzione alle emissioni di carbonio associate ai loro prodotti.
Prevenzione della doppia imposizione: Si cerca di evitare che le imprese siano soggette a tariffe sia nel paese di origine che nell'UE. Il meccanismo mira a garantire che le imprese non siano sovraccaricate con dazi duplicati, incoraggiando allo stesso tempo il rispetto degli standard ambientali.
Potenziali sconti: Potrebbero essere previsti sconti o esenzioni per i paesi che adottano politiche climatiche equivalenti a quelle dell'UE, riconoscendo e considerando gli sforzi compiuti per ridurre le emissioni di carbonio.
Il CBAM è un concetto ancora in fase di sviluppo e discussione, e le modalità precise di attuazione potrebbero variare in base alle discussioni, alle valutazioni delle autorità e alle trattative politiche in corso nell'Unione Europea.
Si prevede che il CBAM possa avere un impatto significativo su come vengono trattati e tariffati i prodotti importati nell'UE, soprattutto quelli provenienti da paesi con standard ambientali meno rigorosi.
Il 15 settembre 2023 è stato ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione 2023/1773 datato 17 agosto, che stabilisce le modalità per l'applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante gli obblighi di comunicazione relativi al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Il CBAM, noto come "Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere," è stato introdotto tramite il Reg. (UE) 956/2023 ed è uno degli strumenti principali dell'European Green Deal. Ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare il CO2, del 55% entro il 2030.
In dettaglio, il Regolamento impone obblighi informativi e di rendicontazione per le aziende che importano merci nei confini doganali dell'Unione Europea da settori ad alta intensità di carbonio, elencati nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956. Alcune delle merci a cui si applica il CBAM includono il cemento, l'energia elettrica, i fertilizzanti minerali e chimici, i prodotti in ferro e acciaio, i prodotti in alluminio e l'idrogeno. La Commissione europea si riserva il diritto di espandere l'elenco delle merci interessate in futuro.
L'attuazione del CBAM sarà graduale, con un periodo transitorio che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. Durante questo periodo, le aziende (definite "dichiaranti" nell'Art. 2, par. 1 del Reg. (UE) 2023/1773) devono compilare trimestralmente una "Relazione CBAM" entro un mese dalla fine di ogni trimestre. Questa relazione deve seguire la struttura definita nella Tabella 1 dell'Allegato I del Regolamento 2023/1773 e includere informazioni come la quantità di merci importate, le emissioni dirette e indirette incorporare nelle merci e il costo del carbonio dovuto per tali emissioni, compresi i costi relativi alle emissioni dei materiali precursori.
La prima "Relazione CBAM" deve essere presentata entro la fine di gennaio 2024, coprendo il periodo da ottobre a dicembre 2023. L'ultima relazione deve essere consegnata entro il 31 gennaio 2026, relativa al trimestre da ottobre a dicembre 2025. Le dichiarazioni devono essere inviate tramite il "Registro transitorio CBAM," un database elettronico che agevola la comunicazione, il controllo e lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, le autorità doganali e le aziende dichiaranti. Successivamente, verrà creato il "Registro CBAM" una volta concluso il periodo transitorio.
La Commissione europea enfatizza la necessità di un sistema di comunicazione "efficace e uniforme" tra gli importatori e i fornitori delle merci soggette al Regolamento CBAM. È fondamentale garantire che i gestori degli impianti, ovvero i fornitori extra-UE, forniscano le informazioni necessarie per la rendicontazione, inclusi i dati sulle emissioni a livello di impianto, le emissioni attribuite ai processi di produzione e le emissioni incorporate nelle merci. I dichiaranti possono richiedere ai propri fornitori extra-UE di utilizzare un modello elettronico fornito dalla Commissione europea e di fornire il contenuto della comunicazione raccomandata indicata nell'Allegato IV del Regolamento di esecuzione.
La Commissione ha il potere di effettuare controlli per verificare la conformità degli obblighi di comunicazione durante il periodo transitorio. Nel caso in cui le aziende non rispettino l'obbligo di rendicontazione, il Regolamento di esecuzione prevede sanzioni che variano da 10 a 50 euro per tonnellata di emissioni non comunicate. L'importo effettivo della sanzione sarà determinato considerando l'entità della violazione, la quantità non comunicata, la durata della mancata comunicazione e altri fattori rilevanti.
Per assistere gli operatori durante la fase transitoria, la Commissione europea ha messo a disposizione linee guida per i soggetti interessati al Regolamento. Le aziende che importano merci elencate nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956 sono tenute agli adempimenti richiesti per il periodo transitorio con decorrenza 1 ottobre 2023.
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