Il problema da affrontare
L’Italia recepisce la Direttiva 96/61/CE, conosciuta come “Direttiva IPPC” (I.P.P.C.- Integrated Pollution Prevention and Control) con il D.Lgs. 372/99, che introduce nell’ordinamento nazionale l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) limitatamente agli impianti industriali esistenti.
Alcuni anni dopo, il decreto viene parzialmente abrogato dal D.Lgs. 59/05 che estende il campo di applicazione dell’AIA agli impianti nuovi ed alle modifiche sostanziali apportate agli impianti esistenti (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005).
Il Decreto stabilisce misure intese ad evitare oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, da parte di diverse attività:
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attività energetiche;
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produzione e trasformazione dei metalli;
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industria dei prodotti minerari;
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gestione dei rifiuti;
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altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie...).
Esso disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che di fatto sostituisce ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale. Pertanto, in riferimento al suddetto obbligo normativo, nel maggio 2006 la Cartiera Mantovana conferisce a Made Hse l’incarico di istruire la pratica per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria per il proprio stabilimento, che rientra nell’ambito del decreto IPPC per quanto riguarda l’attività 6.1b) di cui all’allegato 1: Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
Modalità di intervento MADE HSE
Su incarico della Cartiera Mantovana, i tecnici di Made Hse si sono dedicati all’approntamento della pratica, da presentare alla Regione Lombardia, necessaria all’ottenimento dell’AIA.
I primi sopralluoghi, oltre che a conoscere l’Azienda, sono stati necessari per l’acquisizione della documentazione necessaria.
A tal proposito la domanda di autorizzazione ha approfondito i seguenti punti:
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impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
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materie prime e ausiliarie, sostanze, energia usata o prodotta dall'impianto;
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fonti di emissione dell'impianto;
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stato del sito di ubicazione dell'impianto;
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tipo ed entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
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tecnologia utilizzata ed altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
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misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
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misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
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eventuali principali alternative prese in esame dal gestore;
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altre misure previste per ottemperare ai principi dell’IPPC (art.3).
Una volta completata la redazione documentale, la domanda è stata presentata, dal Rappresentante Legale, alla Regione Lombardia e, ricevuta la comunicazione dell'avvio del procedimento dall'autorità competente, il gestore ha dovuto provvedere alla pubblicazione su un quotidiano dell’annuncio contenente l'indicazione dell'impianto, del nominativo del gestore stesso, nonché del luogo in cui sono depositati gli atti.
L'autorità competente al fine del rilascio dell'autorizzazione ha convocato apposita conferenza di servizi e, acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte, ha rilasciato il Decreto di autorizzazione contenente le condizioni e le prescrizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dalla legge.
Soluzioni
La documentazione redatta e lo sforzo profuso dall’Azienda hanno portato al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, da parte della Regione Lombardia nell’aprile 2007.
Tale autorizzazione sostituisce ad tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (rischi di incidente rilevante), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE.
L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del D.Lgs. 59/05 (si evidenzia che non vengono autorizzati eventuali pozzi). In questo modo, salvo modifiche allo stabilimento, per 5 anni tutte le componenti ambientali risultano autorizzate.
Si segnala che il gestore, in caso invece di modifiche, le deve comunicare all'autorità competente che, in caso di esclusione della procedura di VIA, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata o le relative condizioni. Qualora le modifiche comunicate siano giudicate sostanziali, il gestore dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione.