Cass. Pen. Sez. IV, 28 maggio 2026, n. 19380: Posizione di garanzia del delegato

29/06/2026

Cass. Pen. Sez. IV, 28 maggio 2026, n. 19380
Decesso per acido solfidrico in ambiente confinato: la posizione di garanzia del delegato alla sicurezza e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione

SCHEDA TECNICA

Organo Corte di Cassazione Penale — Sezione IV
Data udienza 11 febbraio 2026
Data deposito 28 maggio 2026
Numero n. 19380/2026
Norme applicate Art. 16 D.Lgs. 81/2008 (delega di funzioni); art. 17 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 (obblighi non delegabili); art. 18 co. 1 lett. h) D.Lgs. 81/2008 (misure di emergenza); art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008 (informazione lavoratori); art. 66 D.Lgs. 81/2008 (ambienti sospetti di inquinamento); art. 70 co. 1 D.Lgs. 81/2008 (requisiti attrezzature); DPR 177/2011 (qualificazione imprese ambienti confinati); artt. 113 e 589 co. 1 e 2 c.p.
Parole chiave Ambienti confinati; acido solfidrico; delega di funzioni; procuratore delegato; formazione specifica; cooperazione colposa; spazi sospetti di inquinamento

La pronuncia interessa datori di lavoro, delegati alla sicurezza, RSPP e consulenti HSE che operano in contesti con rischio chimico acuto e accesso a spazi confinati o sospetti di inquinamento. Il principio di diritto enunciato riguarda l'ambito e i limiti della responsabilità penale del delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/2008. La sintesi operativa si trova nel box finale.

Massima redazionale
Il procuratore delegato alla sicurezza ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008, investito di funzioni di controllo, verifica e prevenzione, risponde penalmente della morte del lavoratore avvenuta in ambiente confinato per esposizione ad acido solfidrico quando risultino accertate: l'omessa formazione specifica sui rischi chimici, l'assenza di procedure scritte per la manutenzione degli impianti, la mancata dotazione di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e l'assenza di sistemi di allarme. Non è ammissibile dedurre in Cassazione motivi che non siano stati proposti in appello. La rivalutazione del compendio probatorio sulla dinamica dell'infortunio è preclusa in sede di legittimità quando la motivazione dei giudici di merito sia logica, congrua e priva di vizi macroscopici.

1. FATTO E ITER PROCESSUALE

Nel corso di un turno notturno presso lo stabilimento di SASIL Spa — azienda operante nel trattamento di acque reflue e fanghi industriali — l'assistente di stabilimento B.B. viene incaricato di ripristinare il flusso di fanghi in uscita da un impianto di decantazione, interrotto da un intasamento causato da materiale estraneo e da fanghi solidificati nelle tubazioni.

Per eseguire l'intervento, B.B. accede a un locale interrato confinato, privo di adeguato ricambio d'aria, dove è collocato il gruppo di pompaggio. Segue una procedura non formalizzata, invalsa nella prassi aziendale in assenza di istruzioni scritte specifiche per la manutenzione dell'impianto. Non ha con sé dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie. Non è presente alcun sistema di rilevazione del gas né di allarme. Opera da solo, all'interno di un tunnel lungo ventisette metri posto sotto il decantatore.

Durante l'intervento si verifica un'improvvisa fuoriuscita di fanghi commisti ad acido solfidrico dalle tubature. B.B. viene investito dall'esalazione, perde conoscenza, cade con il volto rivolto verso il basso sul fango accumulato sul pavimento e muore per asfissia acuta da intasamento meccanico delle vie aeree.

A.A., procuratore delegato ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008 con funzioni di controllo, verifica e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro per conto di SASIL Spa, viene processato in cooperazione colposa con altri soggetti definiti separatamente. Il Tribunale di Biella lo condanna nel dicembre 2023 alla pena di quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale, oltre al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile SASIL Spa. La Corte d'appello di Torino conferma integralmente nel maggio 2025. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per Cassazione il responsabile civile SASIL Spa, con due motivi, e l'imputato A.A., con memoria difensiva articolata in sei censure. Il Procuratore generale conclude per l'inammissibilità. La Cassazione rigetta entrambi i ricorsi.

2. ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE E LORO SORTE

Primo motivo (SASIL Spa): imputazione di condotte estranee alle funzioni delegate
Il responsabile civile eccepisce violazione degli artt. 17 co. 1 lett. a), 28 co. 2 lett. b) e d) e 29 co. 1 D.Lgs. 81/2008, sostenendo che ad A.A. siano state imputate condotte - in particolare l'omessa valutazione dei rischi connessi all'attività svolta dalla vittima - che per espressa previsione normativa non possono essere oggetto di delega e rimangono di esclusiva pertinenza del datore di lavoro.

La Corte dichiara il motivo inammissibile per novità: il punto non era stato dedotto con l'atto di appello. Trova applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità, per cui non sono deducibili in Cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame - pena un inevitabile difetto di motivazione su un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice del secondo grado (tra le altre: Sez. 2 n. 29707/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 5 n. 28514/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

Secondo motivo (SASIL Spa): assenza di nesso causale con l'acido solfidrico
SASIL contesta la ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dai giudici di merito. La difesa sostiene che la morte di B.B. sarebbe stata determinata non dall'esposizione ad acido solfidrico, ma dall'impatto meccanico del getto di fango uscito violentemente dalle tubature, che avrebbe ostruito direttamente le vie aeree. A sostegno: le concentrazioni di gas misurate non sarebbero state letali; i soccorritori intervenuti non avrebbero avuto sintomi di intossicazione; la campionatura dei Vigili del Fuoco sarebbe stata eseguita troppo tardi e in condizioni contaminate; gli esami tossicologici sul corpo della vittima non avrebbero evidenziato tracce di acido solfidrico nei liquidi biologici e negli organi.

La Corte respinge il motivo in quanto diretto a ottenere una rivalutazione di fatto del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite — per cui il giudice di legittimità non sovrappone la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma verifica che la motivazione sia logica, congrua ed esaustiva (SU n. 930/1995, Clarke, Rv. 203428-01; SU n. 24/1999, Spina, Rv. 214794-01) — la Corte rileva che la motivazione della Corte d'appello era priva di vizi macroscopici: la versione del getto meccanico non spiegava la pressione continua della fuoriuscita, il forte odore acre, la posizione di ritrovamento del corpo; i Vigili del Fuoco avevano accertato oltre 660 ppm di acido solfidrico all'esterno del locale pompe, valore coerente con la perdita di coscienza del lavoratore.

Motivi dell'imputato A.A.: qualificazione giuridica del ruolo e vizi di motivazione
La memoria difensiva di A.A. ripropone, in parte, le stesse questioni sul nesso causale già esaminate. Vi aggiunge una censura specifica: la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente attribuito ad A.A., in un passaggio della sentenza, la posizione di datore di lavoro, salvo poi riconoscergli correttamente la qualifica di procuratore delegato - un errore che avrebbe avuto ricadute sull'individuazione degli obblighi specificamente a lui imputabili. Vengono inoltre dedotti vizi di motivazione sulla formazione ricevuta dal lavoratore, sul contenuto del libretto d'uso e manutenzione dell'impianto e sulla consapevolezza dell'imputato riguardo alla situazione di pericolo.

La Corte respinge anche questi motivi, confermando che la motivazione della Corte d'appello era logica e priva di contraddizioni rilevabili in sede di legittimità. La eventuale imprecisione terminologica nella qualificazione della posizione di A.A. non incide sulla correttezza sostanziale dell'attribuzione degli obblighi cautelari che ricadevano nell'area della sua delega.

3. ACCERTAMENTI ISTRUTTORI DETERMINANTI

Il quadro probatorio valorizzato dalla Corte d'appello e confermato in Cassazione si articola su tre piani convergenti.

Sul piano della dinamica dell'incidente: i Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente hanno misurato all'esterno del locale pompe una concentrazione di acido solfidrico superiore a 660 ppm. Il dato è scientificamente rilevante: l'acido solfidrico paralizza i recettori olfattivi a concentrazioni prossime ai 100 ppm - ragione per cui il lavoratore non avrebbe potuto percepire l'odore - e determina perdita di coscienza quasi istantanea a concentrazioni superiori ai 700 ppm. Rilevamenti successivi dell'ARPA hanno confermato la presenza del gas. La posizione di ritrovamento del corpo, il forte odore acre testimoniato dai presenti, la pressione e la continuità della fuoriuscita di fango sono stati ritenuti incompatibili con la ricostruzione difensiva del singolo getto meccanico.

Sul piano delle omissioni organizzative: è emerso da plurimi riscontri processuali che l'intervento eseguito da B.B. seguiva una procedura non formalizzata, invalsa per prassi aziendale in assenza di istruzioni scritte; il lavoratore non aveva ricevuto formazione specifica sui rischi chimici e biologici connessi all'attività di manutenzione degli impianti di pompaggio dei fanghi; al momento dell'accesso al locale B.B. non aveva con sé alcun dispositivo di protezione individuale per le vie respiratorie; nell'area non era installato alcun sistema di allarme né di rilevazione del gas. Il lavoratore operava da solo in un tunnel lungo ventisette metri sotto il decantatore.

Sul piano della posizione di garanzia: risulta dagli atti che ad A.A. era stata conferita una procura ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008 con funzioni specifiche di controllo, verifica e prevenzione. Le omissioni accertate - mancanza di procedure scritte, mancanza di formazione specifica, assenza di DPI adeguati, impianto di decantazione non conforme ai requisiti di sicurezza, assenza di sistemi di allarme - ricadevano nell'area di competenza a lui attribuita dalla delega.

4. RAGIONAMENTO DELLA CORTE E PRINCIPIO DI DIRITTO

La decisione si sviluppa su due piani argomentativi distinti e autonomi.

Il primo piano è procedurale. Il motivo più rilevante sul piano sostanziale - quello concernente il confine tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro e le responsabilità del delegato - viene dichiarato inammissibile prima ancora di essere esaminato nel merito, perché era stato introdotto per la prima volta in Cassazione senza essere stato dedotto in appello. La preclusione opera in termini troncanti: non vi è spazio per valutarne la fondatezza.

Il secondo piano è sostanziale. La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: il giudice di Cassazione non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione del compendio probatorio a quella dei giudici di merito, ma a verificare che il ragionamento motivazionale sia logico, congruo ed esente da vizi di macroscopica evidenza. Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto e della dinamica più plausibile dell'incidente; la motivazione era priva di vizi rilevabili in sede di legittimità.

Il principio di diritto che emerge - in linea con l'orientamento consolidato della Sezione IV - è che il delegato alla sicurezza ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 assume una posizione di garanzia piena nell'ambito delle funzioni delegate. La delega attribuisce al delegato la titolarità degli obblighi cautelari che ne formano oggetto: il delegato risponde delle omissioni che ricadono in quell'area, indipendentemente dal fatto che le medesime condotte avrebbero potuto in astratto essere imputate anche al datore di lavoro non delegante. La coesistenza di obblighi in capo a più soggetti non elide la responsabilità di ciascuno per le omissioni proprie.

Rimane aperta - la Corte non ha potuto affrontarla per effetto della preclusione processuale - la questione del riparto di responsabilità tra datore di lavoro e delegato nei casi in cui il datore ometta la valutazione dei rischi (obbligo non delegabile ex art. 17 D.Lgs. 81/2008) e il delegato ometta, di conseguenza, le misure preventive che da quella valutazione avrebbero dovuto discendere. Si tratta di un nodo interpretativo che la giurisprudenza di merito e di legittimità continua a sciogliere caso per caso.

5. APPLICABILITÀ ALLE IMPRESE — PROFILI HSE

La sentenza offre spunti di riflessione su aspetti che ricorrono con frequenza nelle organizzazioni con impianti di trattamento acque, fanghi o processi in cui possono formarsi o accumularsi agenti chimici a rischio acuto in spazi confinati.
 
  • Mappatura degli ambienti sospetti di inquinamento e degli spazi confinati: l'art. 66 D.Lgs. 81/2008 vieta l'accesso dei lavoratori in pozzi, fogne, gallerie, condutture e ambienti simili ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza preventiva verifica dell'assenza di pericolo o senza previo risanamento dell'atmosfera. Il DPR 177/2011 regolamenta in dettaglio la qualificazione delle imprese e dei lavoratori che operano in questi ambienti. Il punto di partenza è la corretta identificazione di tutti gli spazi che presentano queste caratteristiche nel ciclo produttivo aziendale. Nei processi di trattamento fanghi, i locali di pompaggio interrati o scarsamente ventilati rientrano tipicamente in questa categoria.
  • Formalizzazione delle procedure di manutenzione: la sentenza richiama espressamente l'assenza di procedure scritte per l'intervento che il lavoratore stava eseguendo - una prassi orale «invalsa in azienda» che non costituisce presidio organizzativo sufficiente. La gestione degli interventi su impianti a rischio chimico richiede procedure documentate, aggiornate e portate a conoscenza dei lavoratori interessati.
  • Formazione specifica sui rischi chimici e biologici: l'art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008 impone l'informazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi all'attività svolta. Nei processi con possibile sviluppo di acido solfidrico, la formazione deve includere le proprietà tossicologiche del gas, i valori di concentrazione rilevanti (paralisi olfattiva, perdita di coscienza, esito letale), le procedure di emergenza e le modalità di uso dei DPI. La documentazione di questa formazione è elemento di prova nei procedimenti per infortuni.
  • Dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie: l'assenza di autorespiratori o maschere con filtri idonei per H₂S è tra le omissioni causalmente rilevanti accertate in sentenza. Nei contesti a rischio di gas tossici, la dotazione di DPI adeguati per le vie respiratorie è parte integrante delle misure di prevenzione; la loro disponibilità e il loro stato di manutenzione devono essere verificati periodicamente.
  • Sistemi di rilevazione e allarme: la sentenza evidenzia l'assenza di qualsiasi sistema di allarme come uno degli elementi che ha reso l'ambiente letale. Nei locali a rischio di accumulo di gas tossici, e in particolare nei contesti di lavoro solitario in turno notturno, i rilevatori fissi con soglia di allarme rappresentano una misura tecnica di prevenzione che concorre a integrare il sistema di sicurezza.
  • Contenuto effettivo della delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008: la sentenza conferma che la posizione di garanzia del delegato è piena nell'area attribuita dalla delega. La coerenza tra il perimetro formale della delega e l'effettivo esercizio delle funzioni delegate - documentato attraverso audit, verifiche periodiche, aggiornamento delle procedure e controllo dei registri formativi - costituisce il presupposto della corretta allocazione delle responsabilità nella struttura organizzativa.
  • Cooperazione colposa ex art. 113 c.p.: la condanna di A.A. è stata pronunciata in cooperazione con altri soggetti giudicati separatamente. In presenza di infortuni gravi, la responsabilità penale può essere distribuita tra tutti i soggetti che, con condotte omissive autonome e concorrenti, abbiano contribuito causalmente all'evento lesivo.

PROFILO OPERATIVO

La sentenza consolida un orientamento già emerso in precedenti pronunce della Sezione IV: la delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 non è uno strumento di esonero dalla responsabilità, ma un meccanismo di attribuzione di obblighi specifici a un soggetto che li assume in proprio. Il delegato risponde delle omissioni che ricadono nell'area a lui affidata, indipendentemente dalla circostanza che le medesime condotte avrebbero potuto in astratto essere imputate anche al datore di lavoro non delegante. Datori di lavoro, delegati alla sicurezza, RSPP e consulenti HSE che operano in contesti con rischio chimico acuto - trattamento acque, fanghi industriali, processi fermentativi, impianti con gas tecnici - trovano in questa pronuncia un riferimento utile per verificare la coerenza tra il perimetro formale della delega e l'effettivo presidio delle misure preventive nell'area delegata.

Il monitoraggio sistematico della giurisprudenza della Sezione IV in materia di posizioni di garanzia consente di intercettare tempestivamente gli indirizzi applicativi prima che si consolidino in prassi sanzionatoria.

RIFERIMENTI

Link alla sentenza completa.

Fonti normative


Art. 16 D.Lgs. 81/2008 - Delega di funzioni
Art. 17 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili (valutazione dei rischi)
Art. 18 co. 1 lett. h) D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (misure di emergenza)
Art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008 - Informazione ai lavoratori sui rischi specifici connessi all'attività svolta
Art. 66 D.Lgs. 81/2008 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Art. 70 co. 1 D.Lgs. 81/2008 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
DPR 14 settembre 2011, n. 177 - Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Artt. 113 e 589 co. 1 e 2 c.p. - Cooperazione nel delitto colposo; omicidio colposo
Art. 40 co. 2 c.p. - Causalità per omissione

Giurisprudenza richiamata nella sentenza

Cass. Pen. Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 (dep. 1996), Clarke, Rv. 203428-01 - limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
Cass. Pen. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01 - illogicità della motivazione come vizio di macroscopica evidenza
Cass. Pen. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01
Cass. Pen. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601-01
Cass. Pen. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01
Cass. Pen. Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01
Cass. Pen. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01 - inammissibilità di motivi non proposti in appello
Cass. Pen. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01
Cass. Pen. Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01
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